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Comprare casa in Italia dall'estero

Comprare un immobile in Italia da cittadino iraniano

Sommario della guida

La condizione di reciprocità

L'articolo 16 delle Disposizioni sulla legge in generale stabilisce, in via generale, che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità, fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Esistono tuttavia diverse ipotesi nelle quali la verifica concreta della reciprocità non è necessaria.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale precisa, in particolare, che secondo l'interpretazione costante non deve essere effettuato l'accertamento della condizione di reciprocità nei confronti dei cittadini degli Stati con i quali l'Italia abbia concluso accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties – BIT), relativamente alle materie disciplinate dall'accordo.

Il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale assume infatti, in tale ambito, carattere di lex specialis rispetto alla disciplina generale dell'articolo 16 delle Preleggi.

L'accordo tra Italia e Iran

Italia e Iran hanno concluso un Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 10 marzo 1999.

L'Italia lo ha ratificato con la Legge 11 luglio 2002, n. 171, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2003 e risulta tuttora vigente.

La nozione di investimento protetto dagli accordi bilaterali di questo tipo comprende anche i diritti di proprietà su beni immobili e gli altri diritti reali.

Ne consegue che l'acquisto di un immobile in Italia da parte di un cittadino iraniano rientra, in linea generale, nell'ambito degli investimenti per i quali opera la disciplina dell'Accordo.

Acquisto di un immobile in Italia

Il cittadino iraniano può quindi, in linea generale, acquistare in Italia la proprietà di immobili e altri diritti reali immobiliari, senza che debba essere dimostrata caso per caso la condizione di reciprocità sulla base della legislazione iraniana, nei limiti dell'ambito coperto dall'Accordo internazionale.

Rimangono naturalmente applicabili tutte le disposizioni della legge italiana previste per l'acquisto immobiliare.

Il Notaio incaricato dovrà pertanto verificare, come per ogni operazione immobiliare, l'identità e la capacità delle parti, la titolarità e la situazione giuridica dell'immobile, la regolarità catastale e gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa italiana.

Cittadino iraniano residente in Italia

La posizione può essere ulteriormente semplificata quando il cittadino iraniano soggiorni regolarmente in Italia.

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede infatti specifiche ipotesi nelle quali lo straniero regolarmente soggiornante è parificato al cittadino italiano ai fini del godimento dei diritti civili e non è quindi soggetto alla verifica della condizione di reciprocità.

La situazione deve essere verificata concretamente sulla base del titolo di soggiorno posseduto.

Doppia cittadinanza

Quando l'acquirente possiede, oltre alla cittadinanza iraniana, anche un'altra cittadinanza, la situazione deve essere valutata sulla base della documentazione personale disponibile e delle norme applicabili alle cittadinanze interessate.

La titolarità della cittadinanza iraniana deve risultare da idonea documentazione ufficiale.

Attenzione: reciprocità e controlli finanziari sono questioni diverse

La possibilità giuridica per un cittadino iraniano di acquistare un immobile in Italia non elimina gli ulteriori controlli previsti dalla normativa italiana ed europea.

In particolare, in relazione alla situazione internazionale e al sistema delle misure restrittive applicabili nei confronti dell'Iran, l'operazione può richiedere specifiche verifiche riguardanti il soggetto acquirente, gli eventuali soggetti collegati, la banca utilizzata, la provenienza dei fondi e le modalità attraverso le quali il prezzo viene trasferito in Italia.

Si tratta di verifiche distinte dalla condizione di reciprocità e che devono essere effettuate con riferimento alla situazione concreta e alla normativa vigente al momento dell'operazione.

Il ruolo del Notaio

Prima dell'acquisto è opportuno sottoporre al Notaio il passaporto e la documentazione relativa alla cittadinanza e, quando necessario, al soggiorno in Italia.

Il Notaio potrà così verificare preventivamente:

  • la possibilità giuridica dell'acquisto
  • la documentazione personale dell'acquirente
  • l'eventuale rilevanza della doppia cittadinanza
  • gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio
  • la provenienza e le modalità di trasferimento dei fondi
  • l'eventuale applicazione di misure restrittive internazionali o europee
  • tutti gli ulteriori requisiti necessari per la stipulazione dell'atto

In sintesi: un cittadino iraniano può, in linea generale, acquistare un immobile in Italia. Tra Italia e Iran è in vigore uno specifico Accordo bilaterale sulla promozione e protezione degli investimenti, che comprende gli investimenti immobiliari. La singola operazione deve comunque essere verificata preventivamente dal Notaio, anche sotto il profilo della normativa antiriciclaggio e delle eventuali misure restrittive applicabili.

Fonti essenziali

Art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale.

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 10 marzo 1999.

Legge 11 luglio 2002, n. 171, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Diritti e reciprocità.

Domande frequenti

I cittadini iraniani possono acquistare immobili in Italia?

Sì. In linea generale, un cittadino della Repubblica Islamica dell'Iran può acquistare beni immobili in Italia.

La condizione di reciprocità è soddisfatta per i cittadini iraniani?

Italia e Iran hanno concluso un Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 10 marzo 1999. L'Italia lo ha ratificato con la Legge 11 luglio 2002, n. 171, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002.

Che cosa verifica il Notaio in un acquisto da parte di un cittadino iraniano?

Prima dell'acquisto è opportuno sottoporre al Notaio il passaporto e la documentazione relativa alla cittadinanza e, quando necessario, al soggiorno in Italia.

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