Testamento olografo: come pianificare la successione e tutelare la famiglia
Sommario della guida
Fare testamento non significa soltanto decidere a chi lasciare i propri beni. Significa programmare consapevolmente il futuro del proprio patrimonio, individuare le persone da tutelare, ridurre il rischio di conflitti e favorire una successione ordinata nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Il testamento può essere utile anche quando il patrimonio non è particolarmente rilevante. La presenza di più immobili, figli nati da differenti relazioni, persone fragili da assistere, aziende, partecipazioni societarie o beni situati all'estero può rendere necessaria una pianificazione preventiva; anche una situazione patrimoniale più semplice può generare comunioni ereditarie indesiderate o difficoltà interpretative evitabili attraverso disposizioni formulate con chiarezza.
Il testamento rappresenta uno degli strumenti principali della pianificazione successoria, ma non è l'unico. Deve essere coordinato con le donazioni effettuate durante la vita, il regime patrimoniale della famiglia, gli eventuali patti di famiglia, la struttura delle società partecipate e gli altri atti che possono incidere sulla futura devoluzione del patrimonio.
Che cos'è il testamento
Il testamento è l'atto revocabile con il quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o di parte delle proprie sostanze. Può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale ammesse dalla legge.
Si tratta di un atto strettamente personale: non può essere redatto mediante rappresentante e due persone non possono disporre con il medesimo testamento, né a vantaggio reciproco né a favore di un terzo. La volontà deve provenire direttamente dal testatore e deve essere espressa in una delle forme previste dall'ordinamento.
Il testamento produce effetti soltanto dopo la morte e, fino a quel momento, può essere modificato o revocato. Nessuno può validamente rinunciare in anticipo alla facoltà di revocare le proprie disposizioni testamentarie.
Perché fare testamento
In assenza di testamento il patrimonio viene devoluto secondo le regole della successione legittima. La legge individua gli eredi e le rispettive quote sulla base dei rapporti familiari esistenti al momento della morte, senza considerare necessariamente le preferenze personali del defunto, i rapporti affettivi concretamente vissuti o le caratteristiche dei singoli beni.
Con il testamento è possibile istituire uno o più eredi; attribuire beni o diritti determinati mediante legati; ripartire il patrimonio in modo diverso rispetto alla successione legittima, nei limiti consentiti; nominare un esecutore testamentario; disporre una divisione tra gli eredi o stabilire criteri per la sua esecuzione; prevedere oneri e condizioni leciti; riconoscere un figlio nei casi e con gli effetti previsti dalla legge; indicare volontà relative ad aspetti personali ammessi dall'ordinamento.
Non tutte le disposizioni testamentarie hanno natura patrimoniale e non ogni desiderio personale può essere imposto agli eredi come obbligo giuridicamente vincolante. Occorre distinguere le disposizioni che producono effetti giuridici dalle semplici raccomandazioni morali.
Le forme ordinarie di testamento
Le forme ordinarie sono il testamento olografo e i testamenti per atto di Notaio, pubblico o segreto. Il Codice civile disciplina inoltre testamenti speciali, utilizzabili in circostanze eccezionali e caratterizzati da efficacia temporanea secondo le regole proprie di ciascuna fattispecie.
La scelta della forma non dipende soltanto dalla semplicità o dal costo. Devono essere valutate la complessità delle disposizioni, il rischio di smarrimento o contestazione, le condizioni personali del testatore, la necessità di riservatezza e l'utilità della consulenza contestuale del Notaio.
Il testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano dal testatore, datato e sottoscritto.
L'autografia deve riguardare l'intero documento. Non è valido come testamento olografo un testo scritto al computer, dattiloscritto o predisposto da un'altra persona e soltanto firmato dal testatore. La scrittura elettronica, la firma digitale, una registrazione audio o un videomessaggio non sostituiscono i requisiti formali stabiliti dal Codice civile.
La data deve indicare giorno, mese e anno. La sua mancanza o incompletezza determina l'annullabilità del testamento; la prova della non veridicità della data è ammessa soltanto quando occorra giudicare la capacità del testatore, la priorità tra più testamenti o altre questioni che dipendono dal momento della redazione.
La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni. Deve consentire di individuare con certezza il testatore, anche quando non riproduca integralmente nome e cognome, purché designi con certezza la persona.
Il testamento olografo presenta il vantaggio di poter essere scritto autonomamente e mantenuto riservato. Espone però al rischio di errori formali, formule ambigue, smarrimento, sottrazione, distruzione, alterazione e contestazioni sull'autografia o sulla capacità del testatore.
La consulenza per la redazione del testamento olografo
La consulenza notarile non elimina il requisito dell'autografia. Il Notaio può esaminare la situazione familiare e patrimoniale, spiegare i limiti della quota disponibile e indicare come esprimere in modo chiaro le volontà; il documento finale deve però essere scritto personalmente, datato e sottoscritto dal testatore.
È opportuno evitare formule generiche copiate da modelli standard. Espressioni apparentemente semplici possono assumere un significato tecnico diverso da quello immaginato oppure non chiarire se si intenda istituire un erede, disporre un legato o formulare una semplice raccomandazione.
Conservazione e deposito del testamento olografo
Il testamento olografo può essere conservato dal testatore, affidato fiduciariamente a una persona di fiducia oppure consegnato a un Notaio.
Il deposito non trasforma il documento in testamento pubblico e non elimina eventuali vizi formali o sostanziali. Riduce però il rischio che il testamento venga smarrito, distrutto o ignorato dopo la morte e consente di ricostruirne con maggiore sicurezza la provenienza e la custodia.
Le differenze tra custodia fiduciaria e deposito formale, gli obblighi di riservatezza del Notaio e le modalità di restituzione sono illustrate nella guida su conservazione e deposito del testamento olografo.
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al Notaio la propria volontà; il Notaio la riduce per iscritto, ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni e osserva le ulteriori formalità previste dal Codice civile e dalla legge notarile.
La dichiarazione della volontà deve provenire personalmente dal testatore. Nei casi di disabilità sensoriale, difficoltà di comunicazione o impossibilità di sottoscrivere trovano applicazione le specifiche garanzie stabilite dalla legge; non è quindi corretto identificare il testamento pubblico esclusivamente con una manifestazione orale in senso materiale.
Il Notaio accerta l'identità personale, verifica la capacità del testatore nei limiti propri della funzione notarile, chiarisce il contenuto delle disposizioni, segnala eventuali contrasti con norme inderogabili e formula l'atto in modo idoneo a esprimere la volontà dichiarata.
L'originale è conservato dal Notaio nella raccolta degli atti di ultima volontà ed è annotato negli appositi repertori e registri. Il testamento non può quindi essere sottratto, alterato o smarrito dal testatore o da terzi e non necessita di pubblicazione dopo la morte.
Il testamento pubblico è particolarmente indicato quando le disposizioni sono complesse, il patrimonio comprende aziende o partecipazioni, esistono più nuclei familiari, occorre coordinare legati e istituzioni ereditarie oppure si vuole ridurre il rischio di contestazioni sulla provenienza e sul contenuto materiale del documento. Il Notariato individua il testamento pubblico e quello olografo come le forme più frequentemente utilizzate.
Il testamento segreto
Il testamento segreto consente di mantenere riservato il contenuto delle disposizioni, consegnando al Notaio la scheda testamentaria con le formalità previste dalla legge.
La scheda può essere scritta dal testatore o da un terzo e può essere predisposta anche con mezzi meccanici, ma devono essere rispettati gli specifici requisiti di sottoscrizione, sigillatura e consegna. Il Notaio redige l'atto di ricevimento senza conoscere necessariamente il contenuto delle disposizioni.
La forma segreta è oggi scarsamente utilizzata. Non offre la consulenza sul contenuto propria del testamento pubblico e presenta formalità più articolate rispetto all'olografo; può tuttavia rispondere a particolari esigenze di riservatezza.
Quale forma scegliere
Non esiste una forma migliore in assoluto.
Il testamento olografo può essere adeguato per disposizioni semplici, purché sia redatto correttamente e conservato in modo sicuro. Il testamento pubblico offre maggiori garanzie quando la situazione è articolata, il testatore presenta difficoltà materiali, si vuole evitare il rischio di perdita oppure occorre formulare disposizioni tecnicamente complesse. Il testamento segreto conserva un ruolo residuale per specifiche esigenze.
La scelta deve essere compiuta dopo aver valutato non soltanto la validità formale, ma anche la futura interpretazione ed esecuzione delle volontà.
Libertà testamentaria e tutela dei legittimari
La libertà di disporre non è assoluta. Il Codice civile riserva una parte del patrimonio al coniuge, ai figli e, in mancanza di figli, agli ascendenti, secondo le diverse combinazioni familiari previste dalla legge.
Questi soggetti sono definiti legittimari. La quota loro riservata viene calcolata dopo l'apertura della successione mediante la riunione fittizia: al valore netto dei beni esistenti al momento della morte si aggiunge il valore delle donazioni effettuate durante la vita, secondo i criteri stabiliti dal Codice civile.
La parte del patrimonio della quale il testatore può liberamente disporre costituisce la quota disponibile. La sua entità dipende dai legittimari esistenti al momento della morte e può quindi mutare dopo la redazione del testamento per effetto di matrimonio, nascita o morte di figli, separazione, divorzio o altri eventi familiari.
Un testamento che ecceda la quota disponibile non è automaticamente nullo. Le disposizioni lesive possono essere sottoposte all'azione di riduzione da parte dei legittimari che intendano ottenere la reintegrazione dei propri diritti. Una pianificazione corretta deve tuttavia prevenire, per quanto possibile, tale conflitto e coordinare il testamento con le liberalità già compiute.
Quando è opportuno predisporre un testamento
È opportuno considerare il testamento quando si desideri una devoluzione diversa da quella prevista dalla legge; quando siano presenti figli di precedenti relazioni; quando si intenda tutelare il convivente, che non è erede legittimo; quando il patrimonio comprenda immobili che si vogliono assegnare a persone determinate; quando vi siano aziende o partecipazioni societarie; quando si voglia assistere una persona con disabilità; quando esistano beni in più Stati; quando si desideri evitare o limitare una futura comunione ereditaria.
La pianificazione dovrebbe essere effettuata quando il disponente è pienamente capace e può esaminare con serenità le diverse soluzioni. Un testamento redatto in condizioni di urgenza può essere valido, ma rende più difficile ricostruire il patrimonio, valutare le quote e predisporre disposizioni coordinate.
Il testamento deve inoltre essere periodicamente riesaminato. Il mutamento della situazione familiare o patrimoniale può rendere inattuali disposizioni originariamente corrette.
Il ruolo del Notaio nella pianificazione successoria
Il Notaio non sostituisce la propria volontà a quella del disponente. Ricostruisce gli obiettivi perseguiti, illustra le conseguenze della successione legittima e le diverse soluzioni consentite, verifica i limiti derivanti dalla tutela dei legittimari e traduce la volontà del testatore in disposizioni giuridicamente chiare.
La consulenza può riguardare tanto la redazione di un testamento pubblico quanto l'impostazione di un testamento olografo che il cliente intenda scrivere personalmente. In entrambi i casi assumono rilievo la composizione del patrimonio, la situazione familiare, le donazioni già effettuate, l'eventuale presenza di aziende o partecipazioni e i collegamenti con altri ordinamenti.
Il Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia che l'assistenza notarile consente di individuare le soluzioni più adatte al risultato voluto ed evitare clausole nulle, ambigue o in contrasto con norme inderogabili.
Eredi e legatari
L'istituzione di erede attribuisce l'universalità del patrimonio o una quota di esso. L'erede subentra nei rapporti attivi e passivi trasmissibili e acquista tale qualità mediante accettazione.
Il legato attribuisce invece uno o più beni o diritti determinati. Il legatario acquista normalmente il diritto al momento dell'apertura della successione senza necessità di accettazione, salva la facoltà di rinunciare; può tuttavia essere necessario domandare all'onerato la consegna del bene.
La qualificazione non dipende soltanto dalle parole usate. L'attribuzione di beni determinati può costituire istituzione di erede quando risulti che il testatore abbia voluto assegnarli come quota del patrimonio complessivo. Una formulazione tecnicamente ambigua può quindi generare rilevanti problemi interpretativi.
I legati e gli oneri
Con il legato possono essere attribuiti un immobile, una somma di denaro, un diritto di usufrutto, un credito o altri beni e diritti determinati.
Il testatore può imporre un onere all'erede o al legatario, purché sia lecito e possibile. L'onere non deve essere confuso con una condizione: obbliga il beneficiario a una determinata prestazione, mentre la condizione può incidere sull'efficacia della disposizione.
Non tutte le indicazioni relative all'assistenza di una persona, alla destinazione di un immobile o alla cura di beni e animali producono automaticamente l'effetto desiderato. Devono essere costruite con uno strumento giuridico coerente, individuando il soggetto obbligato, il contenuto della prestazione e le conseguenze dell'inadempimento.
L'esecutore testamentario
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari affinché curino l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà.
L'esecutore deve accettare l'incarico nelle forme previste dalla legge. Assume il possesso dei beni ereditari nei limiti e per il tempo stabiliti dal Codice civile, amministra il patrimonio secondo i propri poteri, compie gli atti necessari e rende il conto della gestione.
La nomina può essere utile quando il patrimonio è complesso, esistono numerosi beneficiari, devono essere venduti beni per eseguire legati o si desidera affidare a un soggetto determinato il coordinamento della fase esecutiva. L'esecutore non sostituisce gli eredi oltre i poteri attribuiti dalla legge e dal testamento.
La divisione disposta dal testatore
Il testatore può dettare norme per la futura divisione e può anche procedere direttamente alla divisione dei propri beni tra gli eredi.
La divisione testamentaria deve rispettare i diritti dei legittimari e non può pretermettere un erede istituito o uno dei legittimari nei casi disciplinati dalla legge. La diversa natura e il valore dei beni possono rendere necessari conguagli o ulteriori disposizioni.
Quando il patrimonio comprende immobili, aziende o partecipazioni non facilmente divisibili, la pianificazione deve considerare l'effettiva sostenibilità delle attribuzioni e la liquidità necessaria per riequilibrare le quote.
Il testamento può essere modificato o revocato
Il testatore può modificare o revocare le proprie disposizioni fino alla morte, purché conservi la capacità richiesta dalla legge.
La revocazione può essere espressa mediante un nuovo testamento o mediante un atto notarile ricevuto alla presenza dei testimoni, secondo l'art. 680 c.c. Può inoltre derivare da disposizioni testamentarie successive incompatibili con le precedenti.
Il Codice civile disciplina anche la distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo e ulteriori fattispecie di revocazione totale o parziale. L'effetto dipende dai presupposti previsti per ciascun caso e non può essere ricondotto a una generica affermazione secondo cui l'ultimo documento prevale sempre integralmente sui precedenti.
Un testamento successivo può limitarsi a integrare quello precedente. Per evitare incertezze è opportuno dichiarare espressamente se si vogliano revocare tutte le precedenti disposizioni oppure conservarne alcune.
Gli effetti degli eventi familiari successivi
Matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, nascita o riconoscimento di figli, morte di un beneficiario e mutamenti patrimoniali possono incidere sull'equilibrio del testamento.
Il divorzio e lo scioglimento dell'unione civile producono gli effetti previsti dalla legge sulle disposizioni a favore dell'ex coniuge o dell'ex parte dell'unione; la separazione richiede invece di distinguere le diverse situazioni e le eventuali responsabilità accertate.
La sopravvenienza di figli o discendenti può determinare la revocazione delle disposizioni nei casi previsti dall'art. 687 c.c. Non ogni cambiamento familiare elimina automaticamente il testamento: occorre esaminare la concreta fattispecie.
Per questa ragione il documento dovrebbe essere riesaminato dopo ogni evento personale o patrimoniale significativo.
Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un Notaio per la pubblicazione appena abbia notizia della morte del testatore.
La pubblicazione rende possibile l'esecuzione delle disposizioni e consente gli adempimenti successivi, ma non sana eventuali vizi del testamento, non certifica l'autografia e non costituisce una decisione sulla validità o sull'interpretazione. Il contenuto del verbale notarile e le ragioni per cui il Notaio descrive lo stato materiale del documento sono illustrati nella guida su come si svolge la pubblicazione del testamento olografo.
Il testamento segreto viene aperto e pubblicato secondo la disciplina prevista dalla legge. Il testamento pubblico, essendo già un atto notarile, non deve essere pubblicato; dopo la morte vengono eseguiti gli adempimenti e le comunicazioni previste.
Il testamento e le donazioni effettuate durante la vita
Le donazioni incidono sulla futura successione anche quando siano state effettuate molti anni prima.
Per calcolare la quota disponibile e le quote riservate si tiene conto del patrimonio residuo e delle donazioni secondo il meccanismo della riunione fittizia. Le liberalità possono inoltre essere soggette a collazione nei rapporti tra determinati coeredi, salvo dispensa nei limiti della quota disponibile.
Il testamento deve quindi essere coordinato con le donazioni dirette, le liberalità indirette, le intestazioni di immobili acquistati con denaro altrui e i trasferimenti di aziende o partecipazioni già compiuti.
La riforma della circolazione dei beni di provenienza donativa intervenuta nel 2025 ha modificato la posizione dei terzi acquirenti, ma non ha eliminato la necessità di considerare le donazioni ai fini della tutela dei legittimari e dei rapporti tra coeredi.
Patti successori e accordi familiari
La pianificazione successoria incontra il divieto dei patti successori stabilito dall'art. 458 c.c.
Non è possibile stipulare un accordo con il quale una persona disponga contrattualmente della propria successione futura; né è possibile accettare, rinunciare o disporre dei diritti che potrebbero derivare da una successione non ancora aperta.
Fa eccezione il patto di famiglia, nei limiti e con le condizioni previste dagli artt. 768-bis e seguenti c.c., per il trasferimento dell'azienda o di partecipazioni societarie.
Il testamento rimane pertanto l'unico strumento ordinario con il quale una persona può regolare unilateralmente e revocabilmente la propria successione.
La pianificazione di aziende e partecipazioni
Quando il patrimonio comprende un'impresa o partecipazioni societarie, il testamento deve essere coordinato con lo statuto, gli eventuali patti parasociali, le clausole di continuazione o liquidazione, la governance e le esigenze di continuità aziendale.
L'attribuzione frazionata di partecipazioni può alterare gli equilibri di controllo; l'assegnazione dell'azienda a più eredi può generare una comunione incompatibile con la gestione operativa. Possono assumere rilievo il patto di famiglia, le donazioni, la trasformazione della struttura societaria e le disposizioni testamentarie, ma ogni strumento deve rispondere a effettive esigenze organizzative.
La costituzione di una società o di una holding familiare non rappresenta, da sola, una soluzione successoria né garantisce automaticamente vantaggi fiscali. La sua utilità dipende dalla composizione del patrimonio, dall'attività esercitata, dagli obiettivi di governance e dal rispetto della disciplina societaria e tributaria.
La tutela delle persone fragili
La pianificazione può essere utilizzata per tutelare una persona con disabilità o con esigenze assistenziali durature.
Il testamento può prevedere attribuzioni patrimoniali, legati, oneri, usufrutti, diritti di abitazione, nomina di un esecutore e altri strumenti consentiti. Quando ricorrono i presupposti della legge 22 giugno 2016, n. 112, possono inoltre essere valutati gli strumenti previsti per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
La soluzione deve evitare attribuzioni incompatibili con i diritti dei legittimari, con le misure assistenziali percepite o con la capacità del beneficiario di amministrare direttamente il patrimonio.
Il convivente
Il convivente di fatto non è erede legittimo. In assenza di testamento non acquista una quota del patrimonio del partner, salvi i limitati diritti previsti dalla disciplina delle convivenze e gli eventuali effetti derivanti dalla comproprietà, da contratti, assicurazioni o altri rapporti autonomi.
Il testamento è pertanto essenziale quando si voglia attribuire al convivente beni, una quota ereditaria, un diritto di abitazione o altre utilità, fermo il rispetto dei diritti dei legittimari.
Il contratto di convivenza regola principalmente i rapporti patrimoniali durante la vita comune e non può sostituire il testamento mediante pattuizioni successorie vietate.
Il testamento nelle successioni internazionali
Per le successioni aperte dal 17 agosto 2015, il Regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce, in linea generale, che la successione è regolata dalla legge dello Stato nel quale il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo le eccezioni previste.
Una persona può scegliere come legge regolatrice quella dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o della morte. In presenza di più cittadinanze può scegliere la legge di uno degli Stati di cittadinanza. La scelta deve risultare espressamente da una disposizione a causa di morte oppure emergere dai suoi termini e deve rispettare i requisiti di validità previsti dal Regolamento.
La scelta della legge applicabile non determina automaticamente il regime fiscale della successione. Le imposte restano disciplinate dalle norme tributarie dei singoli Stati interessati.
La validità formale di un testamento con elementi internazionali richiede inoltre il coordinamento con la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, con la legge 31 maggio 1995, n. 218, e con le ulteriori norme applicabili.
Gli errori più frequenti
Uno degli errori più comuni consiste nell'utilizzare modelli generici senza considerare i legittimari, la composizione effettiva del patrimonio e le donazioni già compiute.
È inoltre frequente attribuire beni che, al momento della morte, potrebbero non appartenere più al testatore oppure descriverli in modo insufficiente; utilizzare impropriamente i termini «erede» e «legatario»; imporre condizioni illecite o impossibili; affidare a semplici raccomandazioni risultati che richiederebbero disposizioni giuridicamente vincolanti; dimenticare di coordinare più testamenti successivi.
Un ulteriore errore consiste nel ritenere che il testamento debba essere redatto una sola volta. Le disposizioni devono essere verificate quando mutano la famiglia, il patrimonio, la residenza abituale o gli ordinamenti collegati alla successione.
Conclusioni
Il testamento consente di organizzare la successione secondo la propria volontà, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.
La sua efficacia dipende non soltanto dal rispetto dei requisiti formali, ma anche dalla chiarezza delle disposizioni, dalla corretta ricostruzione della situazione familiare, dal coordinamento con le donazioni e dalla concreta composizione del patrimonio.
La valutazione definitiva compete sempre al Notaio sulla base delle volontà del disponente, dei diritti dei legittimari, degli atti già compiuti e della normativa applicabile alla successione.
Domande frequenti
Il testamento olografo scritto al computer è valido?
No. Il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano dal testatore, datato e sottoscritto. Un testo dattiloscritto, digitale, una firma digitale, una registrazione audio o un videomessaggio non soddisfano i requisiti formali previsti dal Codice civile.
Si può escludere completamente un figlio o il coniuge dall'eredità?
No. La legge riserva una quota del patrimonio ai legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti). Le disposizioni che eccedono la quota disponibile non sono automaticamente nulle, ma possono essere sottoposte all'azione di riduzione dei legittimari lesi.
È meglio il testamento olografo o quello pubblico?
Non esiste una forma migliore in assoluto. L'olografo è adeguato per disposizioni semplici, se redatto correttamente e conservato in modo sicuro; il testamento pubblico, ricevuto dal Notaio, offre maggiori garanzie quando il patrimonio è complesso, comprende aziende o partecipazioni o si vuole ridurre il rischio di contestazioni e smarrimento.
Il convivente eredita senza testamento?
No. Il convivente di fatto non è erede legittimo. Per attribuirgli beni, una quota ereditaria o un diritto di abitazione è necessario il testamento, nel rispetto dei diritti dei legittimari; il contratto di convivenza non può contenere pattuizioni successorie.
Il testamento si può modificare o revocare?
Sì, fino alla morte, purché il testatore conservi la capacità richiesta. La revoca può avvenire con un nuovo testamento o un atto notarile; è opportuno indicare espressamente se si intendono revocare tutte le disposizioni precedenti o conservarne alcune.
Le donazioni fatte in vita contano ai fini del testamento?
Sì. Per calcolare la quota disponibile e le quote riservate ai legittimari si tiene conto delle donazioni con il meccanismo della riunione fittizia; alcune liberalità sono inoltre soggette a collazione tra coeredi. Il testamento va quindi coordinato con le donazioni già effettuate.