Contratto di convivenza
Sommario della guida
Che cos'è la convivenza di fatto?
La convivenza di fatto è disciplinata dai commi 36 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 76/2016.
Si tratta della stabile convivenza tra due persone maggiorenni unite da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da unione civile con altre persone.
Con questa disciplina il legislatore ha riconosciuto una realtà sociale ormai consolidata, attribuendo ai conviventi una serie di diritti e prevedendo strumenti idonei a disciplinare i loro rapporti patrimoniali.
La convivenza di fatto non viene tuttavia equiparata al matrimonio o all'unione civile, che continuano ad essere regolati da discipline autonome.
È sufficiente vivere insieme?
La stabile convivenza costituisce il presupposto essenziale della disciplina.
Sotto il profilo pratico assume particolare rilievo anche la registrazione anagrafica della convivenza presso il Comune di residenza, poiché essa consente di accertare ufficialmente la sussistenza della convivenza di fatto e costituisce il riferimento per l'applicazione di numerose disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
La registrazione offre maggiore certezza nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi, agevolando la dimostrazione della qualità di convivente di fatto quando ciò sia richiesto dalla legge.
Pur rappresentando un importante elemento di certezza giuridica, la registrazione non modifica la natura della convivenza, che continua a distinguersi dal matrimonio e dall'unione civile.
Perché è opportuno registrare la convivenza?
Quando una coppia decide di convivere stabilmente è opportuno che la convivenza risulti anche anagraficamente presso il Comune di residenza.
La registrazione non trasforma la convivenza in un matrimonio o in un'unione civile e non attribuisce automaticamente tutti i diritti riconosciuti ai coniugi. Ha però un'importanza concreta: consente di accertare formalmente e rendere più facilmente dimostrabile la stabile convivenza alla quale la Legge 20 maggio 2016, n. 76 collega una serie precisa di diritti e tutele.
La legge riconosce infatti ai conviventi di fatto, quando ricorrono i requisiti previsti, diversi effetti giuridici:
assistenza in caso di malattia o ricovero: ciascun convivente ha diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali dell'altro secondo le regole previste dalle strutture sanitarie per i coniugi e i familiari;
rappresentanza nelle decisioni personali: ciascun convivente può designare l'altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute in caso di futura incapacità di intendere e di volere e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
diritti nell'ordinamento penitenziario: al convivente di fatto sono riconosciuti i diritti attribuiti al coniuge nei casi previsti dalla legislazione penitenziaria;
tutela della casa dopo la morte del partner: se muore il convivente proprietario dell'abitazione comune, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni oppure, se la convivenza è durata più a lungo, per un periodo corrispondente alla durata della convivenza, comunque non superiore a cinque anni. Se nella casa convivono figli minori o figli disabili del superstite, il diritto di abitazione non può avere durata inferiore a tre anni;
successione nel contratto di locazione: in caso di morte del convivente conduttore, oppure di suo recesso dal contratto di locazione della casa comune, l'altro convivente può subentrargli nel contratto;
edilizia residenziale pubblica: quando l'appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari, anche il convivente di fatto può beneficiare, a parità di condizioni, di tale preferenza;
impresa del convivente: chi presta stabilmente la propria attività nell'impresa dell'altro convivente può avere diritto, alle condizioni dell'art. 230-ter c.c., a una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, compreso l'avviamento, proporzionata al lavoro prestato;
misure di protezione: il convivente può essere nominato, quando ne ricorrono i presupposti, tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro;
risarcimento in caso di morte per fatto illecito: se un convivente muore a causa dell'illecito di un terzo, il danno risarcibile al convivente superstite viene determinato utilizzando i medesimi criteri previsti per il coniuge superstite;
tutela in caso di cessazione della convivenza: il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento può ottenere dal giudice gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza;
contratto di convivenza: i conviventi possono inoltre disciplinare mediante un apposito contratto i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune, compresa la contribuzione alle esigenze della coppia e, nei limiti consentiti dalla legge, la scelta del regime della comunione dei beni.
La registrazione della convivenza assume quindi un valore pratico importante perché rende più semplice provare nei confronti della pubblica amministrazione, delle strutture sanitarie, degli istituti e dei terzi l'esistenza del rapporto al quale la legge collega queste tutele.
Restano tuttavia importanti differenze rispetto al matrimonio. In particolare, il convivente non diventa per legge erede dell'altro e non acquista una quota di legittima. Se si desidera proteggere il partner anche per il periodo successivo alla morte, è quindi necessario valutare specifici strumenti di pianificazione, primo fra tutti il testamento, nel rispetto dei diritti eventualmente spettanti ai legittimari.
Per le coppie che desiderano una tutela patrimoniale più completa, alla registrazione anagrafica può inoltre affiancarsi il contratto di convivenza, che consente di regolare preventivamente molti degli aspetti economici della vita comune.
Che cos'è il contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza è l'accordo mediante il quale due conviventi disciplinano i principali aspetti patrimoniali della loro vita comune.
La legge richiede, a pena di nullità, che esso sia stipulato:
mediante atto pubblico;
oppure mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un Notaio o da un avvocato.
Quando il contratto è ricevuto o autenticato dal Notaio, quest'ultimo provvede inoltre agli adempimenti previsti dalla legge, compresa la trasmissione della documentazione al Comune competente entro il termine stabilito dalla normativa.
Qualora il contratto contenga trasferimenti di diritti reali immobiliari, la forma notarile diviene indispensabile anche ai fini della validità dell'atto e della sua trascrizione nei pubblici registri.
Che cosa può disciplinare il contratto?
Il contratto di convivenza può regolare numerosi aspetti della vita patrimoniale della coppia.
Tra i più frequenti:
la contribuzione alle spese comuni;
la ripartizione delle spese familiari;
le modalità di gestione della casa di abitazione;
i rapporti economici tra i conviventi;
i criteri di contribuzione ai bisogni della vita comune;
la scelta del regime della comunione dei beni relativamente agli acquisti effettuati durante la convivenza, nei limiti consentiti dalla legge;
ogni altra pattuizione patrimoniale compatibile con la disciplina vigente.
Ogni contratto viene predisposto tenendo conto delle concrete esigenze della coppia, evitando modelli standard che potrebbero non essere adeguati alla specifica situazione.
Che cosa non può contenere?
L'autonomia dei conviventi incontra precisi limiti.
Il contratto di convivenza non può derogare a norme imperative né disciplinare diritti indisponibili.
Non può, ad esempio:
attribuire diritti successori non previsti dalla legge;
sostituire un testamento;
modificare la disciplina della successione;
contenere clausole contrarie all'ordine pubblico o al buon costume;
prevedere obblighi incompatibili con la natura personale del rapporto di convivenza.
Il Notaio verifica preventivamente che tutte le clausole siano lecite, valide e coerenti con la disciplina dettata dalla Legge n. 76/2016.
Il contratto può essere modificato?
Sì.
I conviventi possono modificare o integrare il contratto di convivenza in qualsiasi momento, purché vengano rispettate le medesime forme richieste per la sua stipula.
Le modifiche devono quindi essere formalizzate mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dalla legge.
Ogni variazione produce effetti soltanto dopo il completamento degli adempimenti previsti dalla normativa.
Il contratto può inoltre essere risolto consensualmente oppure nei casi espressamente disciplinati dalla Legge n. 76/2016.
Quando cessa il contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza può cessare:
per accordo di entrambe le parti;
per recesso unilaterale di uno dei conviventi;
per matrimonio o unione civile tra i conviventi;
per matrimonio o unione civile di uno dei conviventi con altra persona;
per morte di uno dei conviventi.
La legge disciplina specificamente gli adempimenti conseguenti alla cessazione del contratto e le relative comunicazioni agli uffici competenti.
Quando il recesso riguarda un convivente proprietario esclusivo dell'abitazione comune, l'ordinamento prevede particolari modalità di tutela dell'altro convivente, affinché questi possa organizzare il trasferimento in tempi compatibili con la situazione concreta.
La cessazione della convivenza non produce automaticamente gli stessi effetti previsti per il matrimonio o per l'unione civile.
Proprio per questo motivo è opportuno disciplinare preventivamente gli aspetti patrimoniali della vita comune mediante un contratto costruito sulle reali esigenze della coppia.
Qual è il ruolo del Notaio?
Il Notaio non si limita a ricevere il contratto.
Prima della stipula:
verifica che ricorrano tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 76/2016;
accerta la capacità delle parti;
verifica l'effettiva sussistenza della convivenza di fatto;
illustra gli effetti giuridici delle diverse clausole;
individua le soluzioni maggiormente idonee alle esigenze della coppia;
verifica la liceità delle pattuizioni concordate;
controlla la conformità dell'accordo alla normativa vigente;
provvede agli adempimenti successivi previsti dalla legge.
Quando il contratto contiene trasferimenti immobiliari o costituzione di diritti reali, il controllo notarile assume un'importanza ancora maggiore, poiché occorre garantire non soltanto la validità del contratto di convivenza, ma anche quella dell'atto dispositivo e la corretta esecuzione della pubblicità immobiliare.
La consulenza preventiva consente inoltre di coordinare il contratto con gli altri strumenti di pianificazione patrimoniale eventualmente adottati dalla coppia.
Perché la Legge Cirinnà ha attribuito queste competenze al Notaio?
La scelta del legislatore risponde all'esigenza di assicurare la massima certezza giuridica ad un accordo destinato a disciplinare aspetti particolarmente rilevanti della vita patrimoniale della coppia.
Il contratto di convivenza può incidere sulla gestione dei beni, sulle obbligazioni reciproche, sull'organizzazione della vita comune e, in alcuni casi, anche sulla circolazione dei diritti immobiliari.
Per tale ragione il legislatore ha previsto l'intervento di un professionista chiamato a verificare la capacità delle parti, la conformità delle clausole alla legge, l'assenza di pattuizioni nulle o inefficaci e la corretta esecuzione degli adempimenti pubblicitari.
L'intervento notarile costituisce quindi una garanzia sia per i conviventi sia per i terzi che entreranno successivamente in rapporto con essi.
Esistono particolari profili fiscali da considerare?
Sì.
Il contratto di convivenza non comporta, di per sé, particolari agevolazioni fiscali.
Occorre inoltre evitare un equivoco che si riscontra frequentemente nella pratica.
Gli eventuali trasferimenti patrimoniali effettuati tra conviventi, anche in occasione della cessazione della convivenza, non beneficiano automaticamente del regime tributario previsto per gli accordi conseguenti alla separazione personale o al divorzio.
La disciplina fiscale deve essere valutata caso per caso sulla base della natura dell'atto concretamente stipulato e delle norme tributarie applicabili.
Anche sotto questo profilo una consulenza preventiva consente di individuare la soluzione giuridicamente e fiscalmente più appropriata.
Gli errori più frequenti
Tra gli errori che si riscontrano più frequentemente vi sono:
ritenere che la semplice convivenza produca automaticamente gli stessi effetti del matrimonio;
non procedere alla registrazione anagrafica della convivenza;
confondere il contratto di convivenza con il matrimonio o con l'unione civile;
utilizzare modelli standard senza una consulenza preventiva;
trascurare la tutela successoria del convivente;
ritenere che il contratto possa disciplinare qualsiasi aspetto della vita della coppia, anche in deroga alla legge;
non valutare preventivamente gli effetti fiscali delle attribuzioni patrimoniali.
Una corretta consulenza notarile permette normalmente di prevenire tali criticità e di predisporre un contratto realmente adeguato agli obiettivi perseguiti dalla coppia.
Quando è opportuno rivolgersi al Notaio?
È consigliabile rivolgersi al Notaio non soltanto quando si desidera stipulare un contratto di convivenza, ma già nel momento in cui la coppia decide di costruire un progetto stabile di vita comune.
Una consulenza preventiva consente di comprendere i diritti riconosciuti dalla Legge n. 76/2016, valutare l'opportunità della registrazione anagrafica, disciplinare correttamente i rapporti patrimoniali, pianificare eventuali acquisti immobiliari e individuare gli strumenti più idonei anche sotto il profilo successorio.
Il contratto di convivenza rappresenta infatti soltanto uno degli strumenti attraverso i quali è possibile organizzare giuridicamente la vita della coppia.
Conclusioni
La convivenza di fatto costituisce oggi una realtà pienamente riconosciuta dal nostro ordinamento, ma conserva caratteristiche profondamente diverse rispetto al matrimonio e all'unione civile. La Legge n. 76/2016 ha introdotto una disciplina che valorizza l'autonomia dei conviventi, consentendo loro di regolare i rapporti patrimoniali mediante il contratto di convivenza, senza attribuire automaticamente tutti gli effetti propri del vincolo coniugale.
Il ruolo del Notaio consiste nell'accompagnare la coppia nella scelta delle soluzioni giuridiche più adatte alle sue esigenze, verificando la validità delle clausole, illustrandone gli effetti e coordinando il contratto con gli altri strumenti di tutela della persona, del patrimonio e della successione. Quando il contratto riguarda beni immobili o contiene attribuzioni patrimoniali di particolare rilievo, la consulenza notarile assume un'importanza decisiva per garantire certezza giuridica, correttezza fiscale e stabilità degli effetti nel tempo.
Ogni convivenza presenta caratteristiche proprie e richiede una valutazione specifica. Per questo motivo la soluzione più appropriata deve essere individuata caso per caso, tenendo conto della situazione personale dei conviventi, delle loro esigenze patrimoniali e delle finalità che intendono perseguire nel rispetto della disciplina vigente.
Domande frequenti
Che cos'è la convivenza di fatto?
La convivenza di fatto è disciplinata dai commi 36 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 76/2016.
Si tratta della stabile convivenza tra due persone maggiorenni unite da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da unione civile con altre persone.
È sufficiente vivere insieme?
La stabile convivenza costituisce il presupposto essenziale della disciplina.
Sotto il profilo pratico assume particolare rilievo anche la registrazione anagrafica della convivenza presso il Comune di residenza, poiché essa consente di accertare ufficialmente la sussistenza della convivenza di fatto e costituisce il riferimento per l'applicazione di numerose disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
La registrazione offre maggiore certezza nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi, agevolando la dimostrazione della qualità di convivente di fatto quando ciò sia richiesto dalla legge.
Perché è opportuno registrare la convivenza?
La registrazione non trasforma la convivenza in un matrimonio o in un'unione civile e non attribuisce automaticamente tutti i diritti riconosciuti ai coniugi. Ha però un'importanza concreta: consente di accertare formalmente e rendere più facilmente dimostrabile la stabile convivenza alla quale la Legge 20 maggio 2016, n. 76 collega una serie precisa di diritti e tutele.