Dichiarazione di successione: guida completa per gli eredi
Sommario della guida
La perdita di una persona cara è un momento nel quale il dolore si accompagna spesso alla necessità di affrontare adempimenti giuridici, patrimoniali e fiscali. Comprendere quali decisioni debbano essere assunte, entro quali termini e con quali conseguenze consente ai familiari di affrontare la successione con maggiore consapevolezza e di evitare comportamenti che potrebbero produrre effetti anche molti anni dopo.
La dichiarazione di successione costituisce soltanto uno degli adempimenti previsti dall'ordinamento. Prima di presentarla è frequentemente necessario verificare l'esistenza di un testamento, individuare i chiamati all'eredità, ricostruire il patrimonio e i debiti del defunto, valutare se accettare o rinunciare e comprendere gli effetti delle diverse scelte sulla responsabilità degli eredi e sulla futura circolazione dei beni.
Il Notaio assiste gli interessati nella ricostruzione complessiva della vicenda successoria, nella predisposizione degli atti necessari e nel coordinamento degli aspetti civilistici, fiscali e pubblicitari.
Che cos'è la successione ereditaria
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Con essa i rapporti giuridici patrimoniali trasmissibili vengono devoluti secondo il testamento oppure, in sua mancanza o per la parte non regolata dal testamento, secondo le norme sulla successione legittima.
L'eredità può comprendere immobili, terreni, conti correnti, depositi, strumenti finanziari, crediti, partecipazioni societarie, aziende, beni mobili e altri diritti patrimoniali. Ne fanno parte anche i debiti e le obbligazioni trasmissibili; restano invece esclusi i rapporti strettamente personali e quelli che si estinguono per legge con la morte.
La disciplina civilistica è contenuta principalmente nel Libro II del Codice civile; gli aspetti tributari sono regolati dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Quando la successione presenta collegamenti con più Stati può trovare applicazione il Regolamento (UE) n. 650/2012, unitamente alle altre norme nazionali, europee e internazionali pertinenti.
Cosa fare dopo un decesso
La prima fase dovrebbe consistere in una ricognizione ordinata della situazione familiare e patrimoniale del defunto.
Occorre normalmente verificare se esista un testamento; individuare i possibili chiamati; ricostruire immobili, rapporti bancari, investimenti, aziende, partecipazioni e crediti; accertare l'esistenza di mutui, fideiussioni, debiti fiscali o altre passività; acquisire la documentazione catastale e ipotecaria; verificare le donazioni effettuate in vita; valutare l'eventuale presenza di soggetti incapaci e considerare tempestivamente se sia necessaria o opportuna l'accettazione con beneficio d'inventario.
Questa ricostruzione deve precedere, per quanto possibile, il compimento di atti che possano implicare l'accettazione tacita dell'eredità.
Chiamato, erede e legatario
La morte non attribuisce automaticamente la qualità di erede a tutti i familiari.
Il chiamato all'eredità è il soggetto al quale il testamento o la legge attribuiscono il diritto di accettare l'eredità. La qualità di erede viene acquistata mediante accettazione, espressa o tacita, salvo le particolari fattispecie previste dalla legge. L'effetto dell'accettazione risale al momento dell'apertura della successione.
Il legatario, invece, acquista normalmente il diritto attribuitogli dal testamento senza necessità di accettazione, salva la facoltà di rinunciare. Il legato riguarda uno o più beni o diritti determinati e non comporta, di regola, il subentro universale nei rapporti del defunto.
La distinzione incide sulla responsabilità per i debiti, sugli atti da compiere e sul trattamento dei beni successori.
Testamento e successione legittima
Quando esiste un testamento valido, il patrimonio viene devoluto secondo le disposizioni del testatore, nei limiti posti dalla tutela dei legittimari.
In mancanza di testamento, oppure per la parte di patrimonio non validamente regolata, si applica la successione legittima: gli eredi e le rispettive quote vengono individuati dal Codice civile sulla base dei rapporti familiari esistenti.
Se viene rinvenuto un testamento olografo, chiunque ne sia in possesso deve presentarlo a un Notaio per la pubblicazione appena abbia notizia della morte del testatore. Il testamento pubblico, essendo già ricevuto in forma notarile, non necessita di pubblicazione.
La presenza di un testamento richiede comunque di verificarne la forma, il contenuto, l'eventuale revoca, la corretta interpretazione e il coordinamento con i diritti riservati dalla legge al coniuge, ai figli e, nei casi previsti, agli ascendenti.
Accettare o rinunciare all'eredità
Il chiamato può accettare puramente e semplicemente, accettare con beneficio d'inventario oppure rinunciare.
La scelta deve essere compiuta conoscendo, per quanto possibile, l'attivo e il passivo ereditario, poiché l'accettazione pura e semplice determina la confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del defunto. L'erede risponde quindi dei debiti ereditari anche con i propri beni, salvo le specifiche limitazioni previste dalla legge.
Il diritto di accettare si prescrive ordinariamente in dieci anni dall'apertura della successione, ma la situazione può essere anticipatamente definita mediante l'azione interrogatoria prevista dal Codice civile. Termini molto più brevi operano, inoltre, per il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari e intenda avvalersi del beneficio d'inventario.
L'accettazione espressa
L'accettazione è espressa quando il chiamato dichiara, in un atto pubblico o in una scrittura privata, di accettare l'eredità oppure assume espressamente il titolo di erede.
L'accettazione è irrevocabile e non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata soltanto a una parte dell'eredità.
Quando l'eredità comprende immobili, l'accettazione espressa è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari.
L'accettazione tacita
L'accettazione tacita si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
La vendita o la donazione di un immobile ereditario, la costituzione di un'ipoteca e altri atti dispositivi possono integrare accettazione tacita. Non ogni attività relativa al patrimonio del defunto produce tuttavia questo effetto: gli atti meramente conservativi, di vigilanza o di amministrazione temporanea possono essere compiuti dal chiamato nei limiti stabiliti dall'art. 460 c.c.
La qualificazione dipende dal contenuto e dagli effetti concreti del comportamento posto in essere.
L'accettazione con beneficio d'inventario
L'accettazione con beneficio d'inventario mantiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'erede conserva i propri diritti verso l'eredità e risponde dei debiti e dei legati nei limiti del valore dei beni ereditari, nel rispetto delle regole stabilite dal Codice civile.
La dichiarazione deve essere ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del tribunale competente ed essere preceduta o seguita dall'inventario nei termini previsti dalla legge.
Per il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari operano termini particolarmente rigorosi: l'inventario deve essere iniziato e completato secondo la disciplina degli artt. 485 e seguenti c.c.; l'inosservanza può comportare l'acquisto dell'eredità puro e semplice.
Per i minori, gli interdetti, gli emancipati, gli inabilitati, le persone giuridiche e gli enti diversi dalle società, l'accettazione beneficiata costituisce, nei rispettivi casi, il regime imposto dalla legge; devono inoltre essere rispettate le autorizzazioni giudiziali previste per i soggetti incapaci.
La rinuncia all'eredità
La rinuncia deve essere ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni.
Non può essere parziale, condizionata o sottoposta a termine. Il chiamato che abbia già accettato, anche tacitamente, non può più rinunciare.
La rinuncia non determina necessariamente l'acquisto della quota da parte dei soggetti che il rinunciante immaginava di favorire. Occorre applicare le regole sulla sostituzione testamentaria, sulla rappresentazione, sull'accrescimento e sulla successione legittima.
Il rinunciante può revocare la rinuncia finché il diritto di accettare non sia prescritto, purché l'eredità non sia già stata acquistata da altri chiamati e siano fatti salvi i diritti dei terzi.
I creditori del rinunciante possono, alle condizioni dell'art. 524 c.c., essere autorizzati ad accettare l'eredità in nome e luogo del loro debitore, esclusivamente per soddisfarsi sui beni ereditari.
La dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un adempimento tributario mediante il quale vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate i soggetti interessati, i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario, le passività deducibili e gli elementi necessari per determinare le imposte.
La presentazione della dichiarazione non attribuisce la qualità di erede e non sostituisce l'accettazione. Può essere presentata anche da un chiamato che non abbia ancora accettato, salvi gli effetti civilistici degli atti ulteriori eventualmente compiuti.
Sono obbligati, secondo la disciplina tributaria, gli eredi, i chiamati, i legatari, i rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari e i trustee nei casi previsti. Se più soggetti sono obbligati, è sufficiente la presentazione da parte di uno di essi.
Il termine di dodici mesi
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, ordinariamente coincidente con la data del decesso.
Il momento iniziale del termine può essere diverso nelle specifiche fattispecie previste dalla legge, come nel caso di nomina tardiva del rappresentante, fallimento dell'eredità o eventi che modificano successivamente la devoluzione.
La presentazione tardiva o l'omessa presentazione possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa tributaria.
Quando non è obbligatoria
Non vi è obbligo di presentare la dichiarazione quando ricorrono congiuntamente tutte le seguenti condizioni: l'eredità è devoluta esclusivamente al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro; l'eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Se viene meno anche una sola di tali condizioni, l'esonero non opera. L'obbligo può inoltre sorgere successivamente quando sopravvengano beni ereditari che determinino il superamento dei limiti previsti.
Presentazione telematica e casi eccezionali
Per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 viene utilizzato il modello telematico approvato dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente abilitato oppure tramite un intermediario, tra cui il Notaio.
La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all'estero che siano impossibilitati alla trasmissione telematica; restano inoltre ferme le modalità proprie delle successioni per le quali deve ancora essere utilizzato il precedente modello cartaceo.
Con la dichiarazione telematica può essere richiesta anche la voltura catastale automatica degli immobili, salvo le ipotesi nelle quali occorra procedere diversamente. La voltura catastale non sostituisce tuttavia la trascrizione dell'accettazione dell'eredità nei registri immobiliari.
I beni da indicare
La dichiarazione deve ricostruire l'attivo ereditario secondo le regole del Testo unico.
Possono esservi compresi immobili e diritti reali immobiliari; aziende e partecipazioni; conti correnti, depositi e titoli; crediti; rendite; imbarcazioni e aeromobili; beni mobili di valore e altri rapporti patrimoniali trasmissibili, salvo le esclusioni stabilite dalla legge.
I veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico non concorrono all'attivo ereditario da indicare nella dichiarazione di successione. Il loro trasferimento richiede separati adempimenti presso il PRA.
Devono inoltre essere esaminate le passività deducibili, comprese quelle risultanti dai documenti e alle condizioni richieste dalla disciplina tributaria, e le eventuali esenzioni o agevolazioni applicabili.
L'imposta di successione
L'imposta di successione colpisce il valore netto dei beni e dei diritti trasferiti a ciascun beneficiario, applicando le aliquote e le franchigie previste in relazione al rapporto esistente con il defunto.
La presentazione della dichiarazione non comporta necessariamente un'imposta di successione effettivamente dovuta: può accadere che il valore attribuito a ciascun beneficiario sia interamente compreso nella relativa franchigia.
Quando sono presenti immobili o diritti reali immobiliari sono inoltre dovute le imposte ipotecaria e catastale, oltre ai tributi connessi alle formalità, salva l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge.
Autoliquidazione per le successioni aperte dal 2025
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l'imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente sulla base della dichiarazione presentata.
L'importo autoliquidato deve essere versato entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate conserva il potere di controllare la dichiarazione, correggere gli errori di liquidazione ed emettere un avviso con la maggiore imposta eventualmente dovuta.
Il nuovo sistema non deve essere confuso con l'autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale e degli altri tributi collegati agli immobili, già versati in sede di presentazione secondo le modalità previste dal modello.
Le principali agevolazioni
Quando nell'eredità è compresa un'abitazione, le imposte ipotecaria e catastale possono essere applicate nella misura agevolata prevista per la «prima casa» se almeno uno dei beneficiari possiede i requisiti e rende le dichiarazioni richieste dalla legge. L'agevolazione non elimina l'eventuale imposta di successione, che segue le proprie aliquote e franchigie.
Particolare rilievo assume inoltre l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 per determinati trasferimenti di aziende, rami d'azienda, quote sociali e azioni a favore del coniuge e dei discendenti, quando ricorrano tutti i presupposti relativi alla prosecuzione dell'attività, al mantenimento del controllo e agli impegni richiesti dalla disciplina vigente.
Sono previste ulteriori regole specifiche per beni culturali, titoli di Stato, indennità, assicurazioni sulla vita e altre categorie di beni o rapporti.
Gli immobili ereditati
La presentazione della dichiarazione e la voltura catastale non esauriscono gli adempimenti necessari per la circolazione degli immobili.
Il Catasto ha funzione prevalentemente fiscale e descrittiva; la titolarità e l'opponibilità dei diritti immobiliari dipendono dalla pubblicità nei registri immobiliari e dalla continuità delle trascrizioni.
Prima di vendere, donare, ipotecare o dividere un immobile ereditato devono quindi essere verificati il titolo successorio, l'accettazione dell'eredità, la posizione dei coeredi, la continuità delle formalità e la regolarità urbanistica e catastale del bene.
La trascrizione dell'accettazione e la continuità
L'accettazione espressa dell'eredità avente a oggetto diritti immobiliari è soggetta a trascrizione.
Quando l'erede compie un atto dispositivo che integra accettazione tacita, il Notaio può richiedere la trascrizione dell'accettazione sulla base dell'atto dal quale essa risulta, ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Questa formalità consente di ricostruire la continuità richiesta dall'art. 2650 c.c. tra l'acquisto del defunto, la successione e il successivo trasferimento. In mancanza della precedente trascrizione, la formalità dipendente dall'acquisto ereditario non produce pienamente effetto secondo la disciplina della continuità sino a quando la sequenza non venga regolarizzata.
La dichiarazione di successione e la voltura catastale non sostituiscono tale adempimento.
È possibile vendere subito un immobile ereditato?
Non esiste un termine generale che imponga di attendere un determinato numero di mesi o anni prima della vendita.
È però necessario verificare l'avvenuta devoluzione dell'eredità, l'esistenza di testamenti, l'accettazione, la presenza di più coeredi, la continuità delle trascrizioni, la presentazione della dichiarazione quando dovuta, la regolarità urbanistica e catastale e l'eventuale presenza di vincoli o gravami.
Quando il venditore non abbia ancora formalizzato l'accettazione, l'atto di vendita può costituire esso stesso accettazione tacita; il Notaio cura allora, ricorrendone i presupposti, la relativa trascrizione.
La comunione ereditaria e la divisione
Quando gli eredi sono più di uno, ciascuno acquista una quota dell'intera eredità e non, di regola, la proprietà esclusiva di singoli beni.
La comunione può essere mantenuta oppure sciolta mediante divisione. Con la divisione vengono assegnati beni determinati ai coeredi, con eventuali conguagli necessari a rispettare i rispettivi diritti.
Prima della divisione devono essere ricostruiti l'intero asse, le quote, le donazioni soggette a collazione, le passività, i beni eventualmente non comodamente divisibili e le conseguenze fiscali delle attribuzioni.
Il coerede che intenda alienare a un estraneo la propria quota ereditaria deve inoltre rispettare, quando ne ricorrono i presupposti, il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c.
Le successioni internazionali
Una successione presenta elementi di internazionalità quando, ad esempio, il defunto risiedeva all'estero, possedeva beni in più Stati, aveva una o più cittadinanze straniere oppure aveva disposto mediante un testamento formato all'estero.
Per le successioni aperte dal 17 agosto 2015 il Regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce, in linea generale, criteri uniformi in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento delle decisioni, efficacia degli atti pubblici e certificato successorio europeo.
La regola generale individua come legge applicabile quella dello Stato nel quale il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte, salvo le eccezioni previste e l'eventuale scelta della legge di cittadinanza validamente effettuata.
Il Regolamento ha applicazione universale quanto alla legge designata, ma non vincola tutti gli Stati dell'Unione: Danimarca e Irlanda non partecipano al sistema.
Gli aspetti fiscali restano fuori dal Regolamento e devono essere esaminati separatamente secondo le norme tributarie degli Stati interessati.
Il certificato successorio europeo
Il certificato successorio europeo è destinato a essere utilizzato in un altro Stato partecipante per dimostrare la qualità e i poteri di eredi, legatari con diritti diretti, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.
Non è obbligatorio e non sostituisce i documenti nazionali utilizzabili per finalità interne. Una volta rilasciato, produce negli Stati vincolati dal Regolamento gli effetti previsti dall'art. 69, senza necessità di uno specifico procedimento di riconoscimento.
In Italia il certificato viene rilasciato dal Notaio secondo la disciplina europea e nazionale applicabile. La sua utilità deve essere valutata in relazione ai beni e agli adempimenti da compiere negli altri Stati coinvolti.
Gli errori più frequenti
È inesatto ritenere che la dichiarazione di successione attribuisca automaticamente la qualità di erede. Dichiarazione fiscale e accettazione sono istituti distinti.
È rischioso disporre dei beni del defunto prima di aver valutato la situazione debitoria, poiché alcuni comportamenti possono integrare accettazione tacita.
La voltura catastale non sostituisce la trascrizione dell'accettazione e non garantisce da sola la continuità nei registri immobiliari.
La rinuncia non consente di scegliere liberamente chi subentrerà al rinunciante, poiché la devoluzione successiva è regolata dalla legge e dal testamento.
Nelle successioni internazionali la cittadinanza del defunto non individua sempre automaticamente la legge applicabile; devono essere verificati residenza abituale, eventuale professio iuris, Stati coinvolti e natura degli adempimenti.
Perché rivolgersi al Notaio fin dalle prime fasi
La consulenza notarile consente di coordinare l'individuazione dei chiamati e dei legatari, la pubblicazione del testamento, la valutazione dell'accettazione o della rinuncia, l'eventuale beneficio d'inventario, la dichiarazione fiscale, l'autoliquidazione dell'imposta, la pubblicità immobiliare, la divisione e gli aspetti internazionali.
Affrontare unitariamente la successione riduce il rischio che un adempimento fiscalmente corretto risulti insufficiente sotto il profilo civilistico oppure che un comportamento compiuto senza adeguata valutazione produca un'accettazione non voluta.
Conclusioni
La dichiarazione di successione rappresenta soltanto una delle fasi della vicenda ereditaria.
La corretta gestione richiede di coordinare devoluzione, testamento, accettazione, responsabilità per i debiti, imposizione fiscale, pubblicità immobiliare e future esigenze degli eredi.
La valutazione definitiva compete sempre al Notaio sulla base della situazione familiare, della composizione del patrimonio, delle scelte dei chiamati e della normativa applicabile alla concreta successione.
Domande frequenti
La dichiarazione di successione attribuisce la qualità di erede?
No. È un adempimento fiscale con cui si comunicano all'Agenzia delle Entrate soggetti, beni e passività. La qualità di erede si acquista con l'accettazione, espressa o tacita; la dichiarazione non sostituisce l'accettazione.
Entro quando va presentata la dichiarazione di successione?
Entro dodici mesi dall'apertura della successione, di norma coincidente con la data del decesso. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l'imposta è autoliquidata e versata entro novanta giorni dal termine di presentazione.
Quando non è obbligatorio presentare la dichiarazione?
Quando ricorrono congiuntamente: eredità devoluta solo al coniuge e ai parenti in linea retta, attivo ereditario non superiore a 100.000 euro e assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari. Se manca anche una sola condizione l'esonero non opera.
Si può vendere subito un immobile ereditato?
Non esiste un termine minimo di attesa. Occorrono però la devoluzione dell'eredità, l'accettazione, la continuità delle trascrizioni, la dichiarazione quando dovuta e la regolarità urbanistico-catastale. Se il venditore non ha ancora accettato, l'atto di vendita può valere come accettazione tacita.
La voltura catastale basta per gli immobili ereditati?
No. La voltura catastale non sostituisce la trascrizione dell'accettazione dell'eredità nei registri immobiliari e non garantisce da sola la continuità delle trascrizioni, necessaria per la futura circolazione del bene.
Come si individua la legge in una successione internazionale?
Per le successioni aperte dal 17 agosto 2015 si applica il Regolamento (UE) n. 650/2012: di regola la legge dello Stato di residenza abituale del defunto al momento della morte, salvo la scelta della legge di cittadinanza. Gli aspetti fiscali restano fuori dal Regolamento.