Dichiarazione di successione: istruzioni per presentarla
Sommario della guida
Che cos’è la dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione è disciplinata principalmente dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Mediante la dichiarazione vengono indicati:
i dati del defunto;
i chiamati all’eredità e i legatari;
l’eventuale presenza di un testamento;
i beni immobili e i diritti reali immobiliari;
i conti correnti, i titoli, le partecipazioni societarie e gli altri beni imponibili;
le passività deducibili;
le donazioni effettuate in vita rilevanti ai fini tributari;
le agevolazioni richieste;
le imposte dovute secondo la disciplina applicabile.
La dichiarazione consente quindi all’Amministrazione finanziaria di ricostruire l’asse ereditario e di verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari.
La dichiarazione di successione fa acquistare la qualità di erede?
No.
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale e non determina, di per sé, l’acquisto della qualità di erede.
La qualità di erede si acquista mediante accettazione dell’eredità secondo le regole previste dal Codice civile.
La semplice indicazione di un soggetto nella dichiarazione non equivale automaticamente ad accettazione espressa dell’eredità e non sostituisce l’atto civilistico necessario per acquistare tale qualità.
La presentazione della dichiarazione può tuttavia assumere rilievo insieme ad altri comportamenti del chiamato e deve quindi essere valutata nel contesto concreto. La giurisprudenza esclude che il solo adempimento tributario sia normalmente sufficiente a dimostrare un’accettazione tacita, ma ogni condotta successiva deve essere esaminata con attenzione.
La dichiarazione di successione costituisce il titolo di provenienza degli immobili?
No.
Il titolo di provenienza dell’immobile è rappresentato dalla successione per causa di morte, dalla legge o dal testamento e dall’acquisto della qualità di erede secondo le regole civilistiche.
La dichiarazione di successione documenta fiscalmente il trasferimento, ma non sostituisce l’accettazione dell’eredità e non costituisce, da sola, il titolo civilistico dell’acquisto.
Questa distinzione assume particolare importanza quando l’erede intende vendere l’immobile oppure concederlo in garanzia per ottenere un finanziamento.
In tali casi deve essere verificata anche la continuità delle trascrizioni nei Registri Immobiliari e, quando necessario, deve essere trascritta l’accettazione dell’eredità.
Entro quale termine deve essere presentata?
La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, che coincide normalmente con la data della morte.
Il termine può decorrere da un momento diverso nelle particolari ipotesi previste dalla legge, come nei casi riguardanti rappresentanti legali, curatori di eredità giacenti, esecutori testamentari o situazioni nelle quali la devoluzione ereditaria venga definita successivamente.
È quindi necessario individuare correttamente sia il soggetto obbligato sia il momento dal quale decorre il termine.
Chi deve presentare la dichiarazione?
Sono obbligati alla presentazione, nei casi previsti dalla legge:
i chiamati all’eredità;
gli eredi;
i legatari;
i rappresentanti legali dei chiamati, degli eredi o dei legatari;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
gli amministratori dell’eredità;
i curatori dell’eredità giacente;
gli esecutori testamentari;
i trustee, nelle ipotesi disciplinate dalla normativa tributaria.
Quando più soggetti sono obbligati, è normalmente sufficiente che la dichiarazione venga presentata da uno solo di essi, ferma restando la responsabilità tributaria stabilita dalla legge.
Quando non è necessario presentare la dichiarazione?
La dichiarazione non deve essere presentata quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalla legge.
In particolare, l’esonero opera quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, il valore dell’attivo ereditario non supera 100.000,00 euro e nell’asse non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.
La presenza anche di un solo immobile o diritto reale immobiliare rende quindi necessaria la dichiarazione, indipendentemente dal valore complessivo dell’eredità.
L’esonero deve essere verificato sulla base della composizione effettiva dell’asse ereditario e non soltanto sulla base del grado di parentela.
Come viene presentata la dichiarazione?
Per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 la dichiarazione viene normalmente presentata in via telematica utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal contribuente mediante i servizi telematici dell’Agenzia oppure tramite un intermediario abilitato, tra cui il Notaio.
Il modello telematico comprende anche la domanda di voltura catastale e consente di richiedere gli ulteriori adempimenti collegati agli immobili compresi nell’asse ereditario.
Esistono ancora dichiarazioni cartacee?
Sì.
Per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente Modello 4 cartaceo.
Lo stesso modello continua ad essere utilizzato quando occorre integrare, modificare o sostituire una dichiarazione relativa ad una successione aperta prima di tale data.
La dichiarazione cartacea viene presentata all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ultimo domicilio fiscale del defunto, secondo le modalità ammesse dall’Amministrazione finanziaria.
La modalità di presentazione dipende quindi dalla data di apertura della successione e dalla natura della dichiarazione da presentare.
È ancora possibile presentare una dichiarazione integrativa o modificativa?
Nel sistema telematico vigente le variazioni di una dichiarazione già presentata vengono effettuate mediante una dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva prende il posto della precedente e deve contenere nuovamente tutti i dati necessari, compresi quelli che non sono oggetto di modifica.
Il modello prevede diverse tipologie di dichiarazione sostitutiva, a seconda che la modifica incida sui soggetti, sui beni, sulle imposte oppure sugli adempimenti di trascrizione e voltura.
Le espressioni «integrativa», «modificativa» o «rettificativa», ancora utilizzate nel linguaggio comune e nella precedente modulistica, non descrivono quindi correttamente il funzionamento dell’attuale dichiarazione telematica.
Per le successioni più risalenti, ancora soggette al Modello 4 cartaceo, continuano invece ad applicarsi le modalità proprie del precedente sistema.
Che cosa accade se emergono nuovi beni dopo la presentazione?
Quando, dopo la presentazione, vengono individuati beni o diritti non precedentemente dichiarati, occorre presentare una dichiarazione sostitutiva indicando l’intero asse ereditario aggiornato.
La stessa esigenza può presentarsi quando occorre correggere i dati dei beneficiari, modificare la devoluzione ereditaria, inserire un testamento rinvenuto successivamente, rettificare dati catastali o rappresentare ulteriori elementi rilevanti ai fini fiscali.
La scelta della corretta tipologia di dichiarazione sostitutiva dipende dal contenuto della modifica e dagli adempimenti già eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.
Quali imposte devono essere pagate?
La dichiarazione può comportare il pagamento di diverse imposte e tasse.
Quando nell’asse sono presenti immobili, assumono particolare rilievo:
l’imposta ipotecaria;
l’imposta catastale;
l’imposta di bollo;
la tassa ipotecaria;
i tributi speciali;
gli ulteriori importi previsti per gli adempimenti richiesti.
A tali tributi può aggiungersi l’imposta di successione, determinata sulla base del valore netto dell’attribuzione ricevuta da ciascun beneficiario, del rapporto intercorrente con il defunto, delle aliquote, delle franchigie e delle eventuali esenzioni previste dalla legge.
Come vengono pagate le imposte ipotecaria e catastale?
Le imposte ipotecaria e catastale e gli altri tributi collegati agli immobili vengono autoliquidati nella dichiarazione e addebitati sul conto corrente indicato dal dichiarante o dall’intermediario.
Il loro pagamento è collegato alla presentazione telematica e costituisce il presupposto per l’esecuzione degli adempimenti immobiliari richiesti.
Quando ricorrono le condizioni per l’agevolazione «prima casa», le imposte ipotecaria e catastale possono essere applicate nella misura fissa prevista dalla legge, purché almeno uno dei beneficiari possieda i requisiti e renda le dichiarazioni richieste.
Come viene pagata l’imposta di successione?
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione è autoliquidata dal contribuente sulla base dei dati indicati nella dichiarazione.
L’imposta viene calcolata considerando le attribuzioni spettanti ai singoli beneficiari, le franchigie, le aliquote, le eventuali esenzioni e le riduzioni previste dalla normativa.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine stabilito dalla legge, oggi fissato entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025 continua invece ad applicarsi il precedente sistema: l’imposta viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate e richiesta mediante avviso di liquidazione.
La disciplina applicabile deve quindi essere individuata sulla base della data della morte.
Che cosa accade dopo la presentazione della dichiarazione?
Una volta trasmessa la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate esegue i controlli previsti dalla normativa e procede ai successivi adempimenti amministrativi.
Quando la dichiarazione comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, vengono inoltre eseguite le volture catastali richieste con la dichiarazione stessa e gli adempimenti di pubblicità immobiliare previsti dalla legge.
È importante precisare che tali attività vengono svolte dagli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate e non direttamente dal Notaio che ha predisposto o trasmesso la dichiarazione.
L'attività del Notaio consiste nella corretta predisposizione della pratica, nella verifica della documentazione e nella trasmissione della dichiarazione, mentre gli adempimenti conseguenti sono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria.
La trascrizione della successione sostituisce la trascrizione dell'accettazione dell'eredità?
No.
Questo rappresenta uno degli equivoci più frequenti nella pratica immobiliare.
La pubblicità eseguita nell'ambito della dichiarazione di successione non sostituisce, quando necessaria, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità prevista dagli articoli 2648 e 2650 del Codice civile.
Si tratta di formalità aventi finalità completamente diverse.
La dichiarazione di successione assolve agli obblighi tributari previsti dalla legge.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità serve invece ad assicurare la continuità delle trascrizioni nei Registri Immobiliari e la piena regolarità della circolazione giuridica degli immobili.
Quando un immobile proveniente da successione viene successivamente venduto oppure concesso in garanzia ipotecaria, il Notaio verifica sempre se sia necessario procedere anche alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Perché la continuità delle trascrizioni è così importante?
Il principio della continuità delle trascrizioni costituisce uno dei cardini del sistema della pubblicità immobiliare.
Attraverso tale principio è possibile ricostruire senza interruzioni tutti i passaggi di proprietà di un immobile.
Per questa ragione, nella prassi bancaria, la continuità delle trascrizioni rappresenta normalmente un requisito essenziale ai fini della concessione di un mutuo ipotecario.
L'eventuale mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità può rendere necessaria una preventiva regolarizzazione prima della stipula della compravendita o dell'erogazione del finanziamento.
Il relativo adempimento non costituisce quindi un'inutile formalità, ma uno strumento destinato a garantire la piena commerciabilità dell'immobile.
Gli eredi rispondono tutti delle imposte?
La disciplina tributaria distingue la posizione degli eredi da quella dei legatari.
Gli eredi sono soggetti al regime di responsabilità previsto dal Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, mentre il legatario risponde dell'imposta dovuta in relazione al legato ricevuto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
La concreta individuazione dei soggetti obbligati e dei rispettivi limiti di responsabilità richiede comunque un esame della specifica situazione successoria e delle disposizioni contenute nel testamento, quando presente.
Quali agevolazioni fiscali possono trovare applicazione?
La normativa tributaria prevede numerose agevolazioni che devono essere valutate caso per caso.
Tra le principali assumono particolare rilievo:
l'applicazione delle franchigie previste in funzione del rapporto di parentela;
le aliquote differenziate stabilite dal Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni;
l'agevolazione «prima casa» ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, quando ne ricorrono tutti i requisiti;
le agevolazioni previste per il trasferimento di aziende, rami d'azienda e partecipazioni societarie nei casi disciplinati dall'art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico;
le agevolazioni previste dalla normativa speciale per determinati trasferimenti di beni agricoli.
L'applicazione di tali benefici richiede sempre la verifica dei presupposti previsti dalla legge e delle dichiarazioni che devono essere rese nella dichiarazione di successione.
Qual è il ruolo del Notaio?
L'attività del Notaio non consiste nella semplice compilazione del modello ministeriale.
Prima della presentazione della dichiarazione egli provvede, tra l'altro, a:
ricostruire la devoluzione ereditaria;
verificare la presenza di eventuali testamenti;
individuare correttamente gli eredi e i legatari;
verificare la composizione dell'asse ereditario;
controllare la documentazione catastale e ipotecaria degli immobili;
valutare le passività deducibili;
verificare la spettanza delle eventuali agevolazioni fiscali;
predisporre la dichiarazione nel rispetto della normativa vigente;
assistere gli interessati anche negli ulteriori adempimenti civilistici eventualmente necessari.
La dichiarazione di successione costituisce infatti soltanto uno dei numerosi adempimenti che possono rendersi necessari nell'ambito di una successione ereditaria.
Gli errori più frequenti
Tra gli errori che si riscontrano più frequentemente vi sono:
ritenere che la dichiarazione di successione faccia acquistare la qualità di erede;
confondere la dichiarazione con il titolo di provenienza dell'immobile;
ritenere che la trascrizione eseguita nell'ambito della successione sostituisca sempre la trascrizione dell'accettazione dell'eredità;
non verificare la spettanza delle agevolazioni fiscali prima della presentazione della dichiarazione;
omettere beni o passività rilevanti;
trascurare la necessità di presentare una dichiarazione sostitutiva quando emergano successivamente nuovi elementi;
affrontare separatamente gli aspetti tributari e quelli civilistici della successione.
Una consulenza notarile preventiva consente normalmente di evitare tali criticità e di coordinare correttamente tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.
Conclusioni
La dichiarazione di successione costituisce uno degli adempimenti più importanti conseguenti all'apertura della successione, ma non esaurisce la complessa disciplina del trasferimento ereditario. Essa assolve una funzione esclusivamente tributaria, consentendo all'Amministrazione finanziaria di determinare le imposte dovute e di eseguire gli adempimenti amministrativi connessi ai beni compresi nell'asse ereditario.
L'esperienza notarile dimostra che le principali criticità derivano proprio dalla confusione tra gli effetti fiscali della dichiarazione e gli effetti civilistici dell'accettazione dell'eredità. Una corretta gestione della successione richiede invece una visione unitaria dell'intera vicenda successoria, nella quale devono essere coordinati il diritto civile, la disciplina tributaria, la pubblicità immobiliare e le eventuali agevolazioni applicabili. Il Notaio assiste gli interessati lungo tutto questo percorso, garantendo che ogni adempimento venga eseguito nel rispetto della normativa vigente e che il patrimonio ereditario possa circolare senza incertezze o future contestazioni.
Domande frequenti
Che cos’è la dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione è l’adempimento fiscale attraverso il quale vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate i soggetti interessati dalla successione, i beni e i diritti compresi nell’asse ereditario, le passività deducibili, le eventuali agevolazioni richieste e gli elementi necessari per determinare le imposte dovute.
Non deve essere confusa con la successione ereditaria in senso civilistico. La dichiarazione non attribuisce la qualità di erede, non sostituisce l’accettazione dell’eredità e non costituisce il titolo civilistico in forza del quale vengono acquistati i beni del defunto. La qualità di erede si acquista secondo le regole del Codice civile, mediante accettazione espressa o tacita oppure, nei casi previsti, con beneficio d’inventario.
La dichiarazione di successione fa acquistare la qualità di erede?
No. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale e non determina, di per sé, l’acquisto della qualità di erede.
La dichiarazione di successione costituisce il titolo di provenienza degli immobili?
No. Il titolo di provenienza dell’immobile è rappresentato dalla successione per causa di morte, dalla legge o dal testamento e dall’acquisto della qualità di erede secondo le regole civilistiche.