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Agricoltura e terreni agricoli

Agevolazioni fiscali in agricoltura

Sommario della guida

La tassazione ordinaria dei terreni agricoli

Quando l'acquirente non può beneficiare di un regime speciale, il trasferimento a titolo oneroso di un terreno agricolo è normalmente assoggettato all'imposta di registro proporzionale del 15%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa prevista dalla legge.

Per questo motivo la corretta individuazione della qualifica dell'acquirente può produrre una differenza fiscale molto rilevante.

La Piccola Proprietà Contadina (PPC)

L'espressione "Piccola Proprietà Contadina" continua a essere utilizzata nella prassi per indicare il regime agevolato oggi disciplinato principalmente dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, effettuati a favore di coltivatori diretti o IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti a:

  • imposta di registro in misura fissa: euro 200;

  • imposta ipotecaria in misura fissa: euro 200;

  • imposta catastale: 1%.

La semplice proprietà di terreni, la partita IVA agricola o l'iscrizione al Registro delle imprese non sostituiscono la qualifica e l'iscrizione previdenziale richieste dalla norma.

Coltivatore diretto

Il coltivatore diretto iscritto nella gestione previdenziale agricola può beneficiare del regime PPC quando l'acquisto ha i requisiti oggettivi previsti dalla legge.

L'agevolazione non si esaurisce al momento della stipula: il beneficiario deve rispettare per il periodo previsto dalla legge gli obblighi di coltivazione o conduzione e le limitazioni alle alienazioni che condizionano la conservazione del beneficio.

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Lo IAP persona fisica iscritto nella gestione previdenziale agricola beneficia del medesimo trattamento PPC previsto per il coltivatore diretto. Deve tuttavia possedere la qualifica IAP secondo il D.Lgs. n. 99/2004 e mantenerne i requisiti nei casi e per il periodo richiesti dalla disciplina agevolativa.

IAP in itinere

L'art. 1, comma 5-ter, D.Lgs. n. 99/2004 estende la disciplina dello IAP anche ai soggetti che non possiedono ancora tutti i requisiti, purché abbiano già presentato l'istanza di riconoscimento alla competente autorità e abbiano attivato la posizione previdenziale INPS.

L'iscrizione INPS avviene con riserva. Entro ventiquattro mesi dalla presentazione dell'istanza, salvo diverso termine regionale, il soggetto deve acquisire i requisiti necessari per il riconoscimento definitivo, pena la decadenza dai benefici conseguiti.

In Piemonte la domanda è presentata al Comune o al SUAP del luogo in cui ha sede il centro aziendale; per le imprese di nuova costituzione è previsto il riconoscimento provvisorio nei casi disciplinati dalla Regione.

Il familiare coadiuvante

Il beneficio fiscale del familiare coadiuvante non deriva dalla legge n. 36/2024, ma dall'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto beneficiano della disciplina fiscale propria del titolare dell'impresa quando appartengono al medesimo nucleo familiare, risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti e partecipano attivamente all'esercizio dell'impresa.

In presenza di tali requisiti può quindi trovare applicazione anche il regime fiscale previsto per l'acquisto dei terreni agricoli. La semplice parentela o la collaborazione occasionale non sono sufficienti.

Il giovane imprenditore agricolo: due agevolazioni da non confondere

La normativa contiene oggi due meccanismi differenti, con requisiti anagrafici e soggettivi non coincidenti.

1. Riduzione del 40% prevista dalla legge n. 36/2024

La legge 15 marzo 2024, n. 36 considera giovane imprenditore agricolo, per l'impresa individuale, l'imprenditore agricolo di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti: può quindi rientrare nella disciplina anche chi ha 40 anni e non ha ancora compiuto 41 anni.

Quando il giovane è anche coltivatore diretto o IAP ed è iscritto alla relativa gestione previdenziale, l'acquisto o la permuta di terreni agricoli e loro pertinenze beneficia della riduzione prevista dall'art. 7: imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle ordinarie o già ridotte previste dalla legislazione vigente.

La riduzione è quindi del 40%. Se l'acquisto beneficia del regime PPC, l'imposta catastale dell'1% viene ridotta allo 0,60%. Per le imposte in misura fissa la norma dispone in termini generali il pagamento del 60% delle imposte già ridotte; la concreta applicazione deve essere verificata secondo la prassi vigente al momento dell'atto.

2. PPC per persone fisiche di età inferiore a 40 anni

Una disciplina diversa è contenuta nell'art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 194/2009, introdotto dalla legge di bilancio 2023. Essa consente alle persone fisiche di età inferiore a quarant'anni di richiedere la PPC anche se non sono ancora iscritte alla gestione previdenziale agricola, purché dichiarino nell'atto di voler conseguire entro ventiquattro mesi l'iscrizione prevista per coltivatori diretti o IAP.

Questa disposizione non coincide con la definizione di "giovane imprenditore agricolo" della legge n. 36/2024: qui il limite è inferiore a 40 anni, mentre la legge n. 36/2024 considera anche il quarantenne che non abbia ancora compiuto 41 anni.

Le società agricole

La semplice qualifica di società agricola non è sufficiente per ottenere le agevolazioni. Occorre che la società rientri in una delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 99/2004.

Le società agricole qualificate IAP beneficiano delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta riconosciute dalla legge. Il requisito soggettivo varia secondo il tipo societario: almeno un socio IAP nelle società di persone; almeno un accomandatario IAP nella SAS; almeno un amministratore IAP nelle società di capitali; almeno un amministratore socio IAP nelle cooperative.

La legge riconosce inoltre i medesimi benefici a società agricole con specifici requisiti riferiti a coltivatori diretti: società di persone con almeno un socio CD, società di capitali con almeno un amministratore CD e cooperative con almeno un amministratore socio CD, purché il soggetto qualificante sia iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Il vincolo quinquennale e la decadenza

Uno dei punti più importanti del regime PPC è la conservazione del beneficio dopo l'acquisto. In linea generale, il beneficiario decade se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula, aliena volontariamente il terreno oppure cessa di coltivarlo o condurlo direttamente, salvo le eccezioni previste dalla legge.

La normativa contempla alcune ipotesi nelle quali il trasferimento o la concessione del godimento non determinano decadenza, ad esempio in favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l'attività agricola nei termini richiesti dalla legge. Ogni operazione nel quinquennio deve essere comunque verificata prima di essere effettuata.

Successioni, donazioni e passaggi generazionali

Successioni e donazioni non seguono automaticamente le regole PPC previste per gli acquisti onerosi. La legislazione agricola contiene però specifiche agevolazioni per il trasferimento di aziende e patrimoni agricoli, spesso collegate alla prosecuzione dell'attività e al mantenimento dei requisiti per un determinato periodo.

Per questo motivo il passaggio generazionale dell'azienda agricola deve essere valutato separatamente, coordinando la disciplina delle successioni e donazioni con le norme speciali del settore agricolo.

Il ruolo del Notaio

  • qualifica soggettiva dell'acquirente;

  • iscrizione previdenziale quando richiesta;

  • natura agricola del terreno e delle pertinenze;

  • requisiti della società agricola quando l'acquirente è una società;

  • eventuale posizione IAP in itinere e decorrenza dei termini;

  • applicabilità delle agevolazioni dei giovani imprenditori;

  • obblighi di mantenimento e cause di decadenza.

Una verifica preventiva consente di scegliere correttamente il regime tributario e, soprattutto, di evitare che un beneficio applicato al momento della stipula venga successivamente recuperato per mancanza o perdita dei requisiti.

Conclusioni

Le agevolazioni fiscali in agricoltura sono numerose ma non fungibili tra loro. Coltivatore diretto, IAP, IAP in itinere, giovane imprenditore, familiare coadiuvante e società agricola sono categorie diverse, ciascuna con propri presupposti. La corretta tassazione dell'atto dipende quindi dall'esatta qualificazione dell'acquirente e dalla verifica documentale dei requisiti richiesti dalla singola norma.

Domande frequenti

Da che cosa dipende la tassazione dell'acquisto di un terreno agricolo?

L'acquisto di un terreno agricolo non è soggetto a un'unica tassazione. Il trattamento dipende dalla natura urbanistica del bene, dalla qualifica dell'acquirente e dalla presenza dei requisiti previsti dalle singole disposizioni agevolative.

Chi può beneficiare delle agevolazioni fiscali in agricoltura?

La distinzione fondamentale è tra tassazione ordinaria e regimi agevolati riconosciuti, in particolare, ai coltivatori diretti, agli IAP, a determinate società agricole, ai familiari coadiuvanti e ai giovani che possiedono gli specifici requisiti previsti dalla legge.

Le agevolazioni fiscali agricole sono definitive?

Uno dei punti più importanti del regime PPC è la conservazione del beneficio dopo l'acquisto. In linea generale, il beneficiario decade se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula, aliena volontariamente il terreno oppure cessa di coltivarlo o condurlo direttamente, salvo le eccezioni previste dalla legge.

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