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Agricoltura e terreni agricoli

I soggetti dell'agricoltura

Sommario della guida

L'imprenditore agricolo

La figura generale è disciplinata dall'art. 2135 del codice civile. È imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali oppure attività connesse nei limiti stabiliti dalla legge.

Le attività connesse possono comprendere manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti prevalentemente ottenuti dall'azienda, nonché la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di risorse normalmente impiegate nell'attività agricola.

La semplice qualifica di imprenditore agricolo, tuttavia, non attribuisce automaticamente i diritti riservati al coltivatore diretto o allo IAP.

Il coltivatore diretto

Il coltivatore diretto è la figura tradizionale dell'agricoltura familiare. L'elemento caratterizzante è la partecipazione abituale e diretta al lavoro agricolo, con apporto personale e familiare nei limiti richiesti dalla normativa.

L'iscrizione nella gestione previdenziale agricola assume rilievo essenziale per numerosi effetti e, in particolare, per le agevolazioni fiscali. Il coltivatore diretto può inoltre essere titolare della prelazione agraria come affittuario e, ricorrendone i presupposti, come proprietario confinante.

L'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Lo IAP è disciplinato dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. La persona fisica deve possedere adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavare dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate individuate dalla normativa i due requisiti percentuali sono ridotti al 25%.

Il riconoscimento della qualifica compete alle Regioni, che possono disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative sul territorio. In Piemonte la domanda viene presentata al Comune o al SUAP nel cui territorio ha sede il centro aziendale.

Lo IAP persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale agricola, beneficia delle principali agevolazioni tributarie riconosciute al coltivatore diretto. Dal 2016 può inoltre esercitare la prelazione quale proprietario confinante, sempre che sia iscritto nella previdenza agricola e ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 7 della legge n. 817/1971.

Coltivatore diretto e IAP: qualifiche diverse

Il coltivatore diretto è qualificato soprattutto dal lavoro manuale personale e familiare; lo IAP dalla professionalità, dal tempo dedicato all'attività agricola e dalla provenienza del reddito. Le due qualifiche possono produrre effetti fiscali simili, ma non sono intercambiabili.

Un esempio importante è la prelazione: lo IAP ha, in quanto tale, la prelazione del proprietario confinante prevista dalla legge, ma non acquista per la sola qualifica IAP la prelazione spettante all'affittuario coltivatore diretto.

Lo IAP in itinere

La legge consente, in determinate condizioni, di applicare la disciplina dello IAP anche a chi non possiede ancora tutti i requisiti necessari per il riconoscimento definitivo. È la figura comunemente definita "IAP in itinere", prevista dall'art. 1, comma 5-ter, D.Lgs. n. 99/2004.

Il soggetto non può limitarsi a promettere di presentare in futuro le domande. Deve avere già presentato l'istanza di riconoscimento della qualifica all'autorità competente e deve avere attivato la propria posizione presso l'INPS. In questa fase l'iscrizione previdenziale avviene con riserva sulla base della certificazione dell'avvenuta presentazione della domanda.

I ventiquattro mesi decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalla Regione. Entro tale periodo il soggetto deve risultare effettivamente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti. L'iscrizione INPS non è quindi un adempimento da rinviare alla fine dei ventiquattro mesi: accompagna sin dall'inizio la posizione provvisoria.

In Piemonte le funzioni sono esercitate dai Comuni: la domanda viene presentata al Comune o al SUAP del luogo in cui ha sede il centro aziendale. La disciplina regionale ammette il riconoscimento provvisorio per le imprese di nuova costituzione che devono ancora completare i requisiti, con obbligo di conseguirli entro due anni.

La posizione di IAP in itinere consente di accedere ai benefici che la legge collega alla qualifica, ma è provvisoria e condizionata. Nei casi in cui venga invocato un diritto diverso dal beneficio fiscale, come la prelazione, la concreta spettanza deve essere verificata con particolare prudenza alla luce dei requisiti effettivamente posseduti e della disciplina specifica.

Il giovane imprenditore agricolo

La legge 15 marzo 2024, n. 36 ha introdotto una disciplina organica per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Per l'impresa individuale è giovane imprenditore agricolo il titolare imprenditore agricolo di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. In termini pratici, il beneficio può quindi riguardare chi abbia compiuto 40 anni ma non ancora 41.

Per le società di persone e le cooperative almeno la metà dei soci deve essere costituita da imprenditori agricoli nella stessa fascia di età. Nelle società di capitali almeno la metà del capitale deve essere sottoscritta da tali soggetti e gli organi amministrativi devono essere composti almeno per la metà dai medesimi.

L'agevolazione sull'acquisto dei terreni

Il solo requisito anagrafico non è sufficiente. Il giovane che acquista o permuta terreni agricoli e relative pertinenze beneficia della specifica riduzione prevista dall'art. 7 della legge n. 36/2024 soltanto se possiede anche la qualifica di coltivatore diretto o IAP ed è iscritto alla relativa gestione previdenziale.

In presenza di tali condizioni, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura del 60% di quelle ordinarie o già ridotte previste dalla legislazione vigente: la riduzione è quindi del 40%. Se l'operazione beneficia anche del regime PPC, l'imposta catastale dell'1% è conseguentemente ridotta allo 0,60%.

La condizione di giovane imprenditore non attribuisce invece, da sola, un diritto di prelazione agraria: l'eventuale prelazione deriva dalla concorrente qualifica di coltivatore diretto o IAP e dagli ulteriori presupposti previsti dalla legge.

Il familiare coadiuvante

Nell'impresa agricola è frequente che, accanto al titolare, lavorino stabilmente componenti della famiglia. Il familiare coadiuvante non è però un semplice familiare che presta occasionalmente aiuto: deve partecipare effettivamente all'attività ed essere correttamente inquadrato nella gestione previdenziale agricola.

L'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha attribuito particolare rilievo fiscale ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: appartenenza al medesimo nucleo familiare del titolare; iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti; partecipazione attiva all'esercizio dell'impresa agricola.

In presenza di tali requisiti il familiare coadiuvante beneficia della disciplina fiscale propria del titolare dell'impresa, anche ai fini delle agevolazioni relative agli acquisti di terreni agricoli. La semplice parentela o la collaborazione occasionale non sono sufficienti.

La qualità di familiare coadiuvante non attribuisce invece automaticamente un autonomo diritto di prelazione agraria. L'eventuale prelazione deve derivare da una diversa qualifica personale che la legge considera idonea, come quella di coltivatore diretto, e dal possesso degli ulteriori requisiti previsti per la concreta fattispecie.

L'impresa familiare coltivatrice

Accanto alla generale impresa familiare dell'art. 230-bis c.c., la legislazione agraria disciplina una figura specifica: l'impresa familiare coltivatrice di cui all'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

La figura nasce dal medesimo fenomeno della collaborazione familiare, ma nel settore agrario assume una dimensione più marcatamente collettiva. In presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto agrario intercorre tra concedente e famiglia coltivatrice, che può essere rappresentata nei confronti del concedente da uno dei familiari.

Il rapporto può proseguire anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa rappresenti almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario i familiari rispondono secondo lo speciale regime previsto dall'art. 48. La figura deve quindi essere tenuta distinta dall'impresa familiare ordinaria, nella quale l'impresa resta individuale e i diritti dei familiari operano principalmente nei rapporti interni.

Le società agricole

L'attività agricola può essere esercitata anche in forma societaria. Il D.Lgs. n. 99/2004 distingue però nettamente la semplice "società agricola" dalla "società agricola IAP".

Quando una società è agricola

Per essere società agricola occorre che la società abbia quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e che la ragione o denominazione sociale contenga l'indicazione "società agricola".

La semplice qualifica di società agricola non richiede, di per sé, che un socio o un amministratore sia IAP. Il requisito soggettivo diventa necessario quando la società intende acquisire anche la qualifica di IAP oppure accedere a benefici che la legge collega a specifiche qualifiche personali.

Le forme societarie ammesse

Possono assumere la qualifica di società agricola la società semplice, la SNC, la SAS, le società di capitali e le cooperative, fermo restando il rispetto delle regole proprie del singolo tipo societario.

La società semplice agricola

La società semplice è molto utilizzata nell'agricoltura familiare e nella gestione di aziende e patrimoni fondiari. Per essere società agricola deve avere oggetto esclusivamente agricolo e utilizzare la relativa indicazione nella ragione sociale.

Non è necessario, per la semplice qualifica agricola, che tutti i soci o almeno uno di essi sia IAP. Se invece la società semplice vuole acquisire la qualifica di società agricola IAP, è necessario che almeno un socio sia personalmente IAP.

Ai fini della prelazione agraria vale una regola diversa e più rigorosa: la società agricola di persone può esercitare prelazione e riscatto soltanto quando almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto e tale qualifica risulti dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

Le società di persone agricole

Anche SNC e SAS possono essere società agricole. Per la semplice qualifica agricola valgono i requisiti oggettivi dell'oggetto esclusivo e della denominazione.

Per la qualifica IAP, nella SNC è sufficiente che almeno un socio sia IAP. Nella SAS la qualifica deve invece essere posseduta da almeno un socio accomandatario; la qualifica di un semplice accomandante non è sufficiente.

Per la prelazione agraria non basta la presenza di un solo socio IAP: occorre che almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto con la prescritta risultanza camerale.

Le società di capitali agricole

SRL, SPA e SAPA possono assumere la qualifica di società agricola se lo statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole e la denominazione contiene l'indicazione richiesta dalla legge.

Perché la società di capitali sia anche IAP è necessario che almeno un amministratore possieda personalmente la qualifica di IAP. L'amministratore qualificante non deve necessariamente essere socio; la qualifica IAP può essere apportata dallo stesso amministratore a una sola società.

Una società agricola di capitali, anche se IAP, non acquista per ciò solo il diritto di prelazione agraria: le categorie societarie beneficiarie della prelazione sono individuate tassativamente dalla legge.

Le cooperative agricole

Le cooperative possono svolgere attività agricole e attività connesse nei limiti dell'art. 2135 c.c. e della disciplina speciale delle cooperative di imprenditori agricoli.

Per acquisire la qualifica di società agricola IAP è necessario che almeno un amministratore, che sia anche socio della cooperativa, sia personalmente IAP.

Per prelazione e riscatto opera una disciplina autonoma: il diritto spetta alle cooperative considerate dalla legge quando almeno la metà degli amministratori e almeno la metà dei soci siano coltivatori diretti, con qualifica risultante dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

La società agricola IAP

Società agricola e società agricola IAP non sono espressioni equivalenti. La prima è qualificata dall'oggetto esclusivamente agricolo e dalla denominazione; la seconda possiede anche lo specifico requisito professionale richiesto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004.

  • società semplice e SNC: almeno un socio IAP;

  • SAS: almeno un socio accomandatario IAP;

  • società di capitali: almeno un amministratore IAP;

  • cooperativa: almeno un amministratore che sia contemporaneamente socio e IAP.

Le società agricole IAP possono beneficiare delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta riconosciute dalla legge, ma la qualifica IAP societaria non attribuisce automaticamente la prelazione agraria.

La normativa riconosce inoltre le agevolazioni fiscali anche a società agricole con specifici requisiti riferiti a coltivatori diretti: società di persone con almeno un socio CD, società di capitali con almeno un amministratore CD e cooperative con almeno un amministratore socio CD, iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Le società agricole e la prelazione agraria

Il diritto di prelazione societario è tassativo. La semplice società agricola non ha automaticamente prelazione e nemmeno la sola qualifica di società agricola IAP è sufficiente.

Le società agricole di persone possono esercitare la prelazione dell'affittuario e quella del confinante quando almeno la metà dei soci è coltivatore diretto e la qualifica risulta dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Le cooperative possono esercitare prelazione e riscatto nei casi previsti dalla legge quando almeno la metà degli amministratori e dei soci è coltivatore diretto con la prescritta pubblicità camerale. Le società agricole di capitali non sono comprese tra i soggetti ai quali la legge attribuisce la prelazione societaria.

Le società agricole e le agevolazioni fiscali

Le società possono accedere alle agevolazioni fiscali soltanto quando ricorrono i requisiti previsti dalla specifica disposizione. Non è sufficiente che la visura riporti la dicitura "società agricola".

Occorre verificare il contenuto dell'oggetto sociale, la qualifica IAP o CD richiesta, la posizione del socio o dell'amministratore qualificante e la permanenza dei requisiti nel periodo durante il quale la legge prevede eventuali cause di decadenza.

Le principali cause di perdita della qualifica

  • modifica dell'oggetto sociale con introduzione di attività incompatibili con l'esclusività agricola;

  • perdita della qualifica del socio o dell'amministratore necessario per la qualifica IAP;

  • cessazione o sostituzione del soggetto qualificante senza contestuale ricostituzione del requisito;

  • esercizio di attività estranee ai limiti consentiti dalla disciplina agricola;

  • altre ipotesi previste dalla normativa applicabile al singolo beneficio.

Gli effetti pratici negli atti notarili

Nessuna qualifica produce indistintamente tutti i benefici dell'ordinamento agricolo. Prelazione, PPC, riduzioni fiscali per i giovani, agevolazioni delle società e altri regimi hanno presupposti autonomi.

Per questo motivo il Notaio verifica separatamente la qualifica personale o societaria, l'iscrizione previdenziale, la documentazione amministrativa e gli ulteriori requisiti richiesti dall'operazione concreta.

Scheda sinottica delle principali qualifiche

Qualifica Prelazione affittuario Prelazione confinante Agevolazioni fiscali acquisto terreni Condizioni essenziali
Imprenditore agricolo La sola qualifica ex art. 2135 c.c. non attribuisce prelazione né il regime PPC.
Coltivatore diretto (CD) Devono ricorrere gli ulteriori requisiti della singola disciplina; per la PPC rileva l'iscrizione previdenziale.
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) La prelazione IAP riguarda il proprietario confinante iscritto nella previdenza agricola; non la prelazione dell'affittuario in quanto tale.
IAP in itinere ✓* La posizione è provvisoria e condizionata; i benefici IAP richiedono domanda di riconoscimento e posizione INPS, con conseguimento dei requisiti nei termini. La prelazione va verificata nella fattispecie concreta.
Giovane imprenditore agricolo ✗* ✗* ✓* La giovane età non attribuisce prelazione; la riduzione fiscale dell'art. 7 L. 36/2024 richiede anche CD o IAP e iscrizione previdenziale.
Familiare coadiuvante ✗* ✗* ✓* Nessuna prelazione autonoma per la sola qualità di coadiuvante; benefici fiscali se ricorrono i requisiti del comma 705 L. 145/2018.
Società semplice agricola Prelazione se almeno metà dei soci è CD con prescritta risultanza camerale; benefici fiscali se ricorrono i requisiti IAP/CD previsti dalla legge.
SNC agricola Stessa regola per la prelazione; per essere IAP è sufficiente almeno un socio IAP.
SAS agricola Per la prelazione almeno metà dei soci CD; per la qualifica IAP almeno un accomandatario IAP.
Società agricola di capitali Nessuna prelazione societaria per il solo fatto di essere agricola o IAP; benefici fiscali se ricorrono gli specifici requisiti IAP/CD.
Cooperativa agricola Prelazione se almeno metà degli amministratori e dei soci è CD; qualifica IAP con almeno un amministratore socio IAP.
Società agricola IAP La qualifica IAP attribuisce i benefici fiscali previsti, ma non la prelazione automatica: valgono le regole specifiche per tipo societario.

Legenda: ✓ = diritto o beneficio riconosciuto quando ricorrono anche gli ulteriori requisiti della disciplina; △ = spettanza subordinata a ulteriori requisiti specifici o a verifica della fattispecie; ✗ = la qualifica, considerata da sola, non attribuisce il diritto; * = l'effetto deriva da una diversa o ulteriore qualifica e non dalla sola condizione indicata.

Documentazione normalmente richiesta

Qualifica / fattispecie Documentazione normalmente richiesta
Coltivatore diretto Attestazione dell'iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS; visura camerale quando pertinente; eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla specifica agevolazione o dalla prelazione.
IAP persona fisica Provvedimento o attestazione di riconoscimento della qualifica; documentazione previdenziale; visura Registro imprese e documenti relativi all'attività agricola quando pertinenti.
IAP in itinere Domanda di riconoscimento protocollata e certificazione dell'avvenuta presentazione; documentazione della posizione INPS con riserva; eventuale riconoscimento provvisorio; data di decorrenza del termine per il conseguimento dei requisiti.
Giovane imprenditore agricolo Documento di identità; documentazione della qualifica CD o IAP e dell'iscrizione previdenziale quando richiesta dal beneficio; per le società, documenti necessari a verificare composizione della compagine e dell'organo amministrativo.
Familiare coadiuvante Attestazione dell'iscrizione previdenziale agricola quale coltivatore diretto; documentazione relativa al titolare dell'impresa; elementi che dimostrino appartenenza al medesimo nucleo familiare e partecipazione attiva all'impresa.
Impresa familiare coltivatrice Contratto agrario o documentazione del rapporto; documentazione sulla composizione della famiglia coltivatrice e sulla partecipazione dei componenti; posizioni previdenziali rilevanti.
Società agricola Atto costitutivo/statuto aggiornato; visura camerale; verifica dell'oggetto esclusivamente agricolo e della presenza della locuzione "società agricola" nella ragione o denominazione.
Società agricola IAP – persone Documentazione della società agricola; riconoscimento e posizione previdenziale del socio IAP; per la SAS verifica della qualità di accomandatario.
Società agricola IAP – capitali Statuto e visura; riconoscimento e posizione previdenziale dell'amministratore IAP; verifica che l'amministratore apporti la qualifica a una sola società.
Cooperativa agricola IAP Statuto e visura; documentazione comprovante che almeno un amministratore sia contemporaneamente socio e IAP; relativa posizione previdenziale.
Società che invoca prelazione Visura e documentazione camerale idonea a verificare i requisiti speciali: per le società di persone almeno metà dei soci CD; per le cooperative almeno metà degli amministratori e dei soci CD, con prescritta risultanza nella sezione speciale del Registro imprese.

La documentazione indicata è orientativa: il fascicolo concreto varia in funzione del tipo di atto, della Regione competente, della qualifica invocata e della specifica agevolazione o diritto che si intende esercitare.

Gli errori più frequenti

  • ritenere che il proprietario di un terreno sia automaticamente coltivatore diretto;

  • confondere imprenditore agricolo, coltivatore diretto e IAP;

  • ritenere sufficiente la partita IVA agricola o una generica iscrizione camerale;

  • confondere società agricola con società agricola IAP;

  • ritenere che la qualifica IAP societaria attribuisca automaticamente la prelazione;

  • trascurare l'iscrizione previdenziale quando richiesta;

  • non verificare il mantenimento dei requisiti dopo l'acquisto agevolato.

Conclusioni

La corretta individuazione della qualifica soggettiva è il punto di partenza di ogni operazione che riguardi terreni e imprese agricole. La stessa persona o società può essere "agricola" sotto un profilo e non possedere i requisiti necessari per uno specifico diritto o beneficio. Per questo motivo ogni operazione richiede una verifica autonoma e documentata.

Domande frequenti

Chi è l'imprenditore agricolo?

La figura generale è disciplinata dall'art. 2135 del codice civile. È imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali oppure attività connesse nei limiti stabiliti dalla legge.

Chi è il coltivatore diretto?

Il coltivatore diretto è la figura tradizionale dell'agricoltura familiare. L'elemento caratterizzante è la partecipazione abituale e diretta al lavoro agricolo, con apporto personale e familiare nei limiti richiesti dalla normativa.

Chi è l'imprenditore agricolo professionale (IAP)?

Lo IAP è disciplinato dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. La persona fisica deve possedere adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavare dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

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