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Il preliminare di compravendita

Sommario della guida

Proposta di acquisto immobiliare

Che cos'è la proposta di acquisto?

La proposta di acquisto rappresenta, nella pratica, il primo passaggio della maggior parte delle compravendite immobiliari.

Molti acquirenti la considerano ancora una semplice manifestazione di interesse, quasi una prenotazione dell'immobile. In realtà non è così: quando la proposta viene accettata dal venditore e l'accettazione è portata a conoscenza dell'acquirente, il documento può già assumere il valore di un vero contratto preliminare, con obblighi giuridicamente vincolanti per entrambe le parti.

Per questo motivo è importante comprendere bene che cosa si sta firmando, quali somme vengono consegnate e quali conseguenze possono derivare dall'accettazione della proposta.

Chi predispone normalmente la proposta?

Nella quasi totalità delle compravendite la proposta di acquisto viene predisposta dall'agente immobiliare, utilizzando modelli già elaborati dalle associazioni di categoria o formulari adottati dalla singola agenzia.

Il notaio, in questa fase, è normalmente estraneo alla trattativa. Nella pratica il primo contatto con lo Studio avviene spesso solo dopo che la proposta è già stata sottoscritta e, talvolta, anche dopo che è stata accettata dal venditore.

È una prassi ormai consolidata nel mercato immobiliare italiano, sia nei rapporti tra clienti italiani sia, soprattutto, nelle compravendite che coinvolgono acquirenti stranieri. Questo dato deve essere preso per quello che è: non sempre è possibile intervenire prima della firma, ma è comunque utile sapere che la proposta non è un documento privo di effetti.

Ciò non significa che il coinvolgimento anticipato del notaio sia inutile. Al contrario, quando le parti decidono di consultarlo prima della sottoscrizione della proposta, è spesso possibile evidenziare tempestivamente eventuali criticità e predisporre clausole più adeguate alla concreta operazione, evitando problemi che potrebbero emergere soltanto dopo che gli impegni sono già divenuti vincolanti.

Che cosa contiene normalmente una proposta di acquisto?

I modelli utilizzati dalle agenzie immobiliari sono normalmente predisposti in anticipo e vengono completati con i dati della singola operazione.

Di regola contengono l'indicazione delle parti, la descrizione dell'immobile, il prezzo offerto, le modalità di pagamento, il termine entro il quale il venditore può accettare, la data prevista per il rogito, l'eventuale condizione sospensiva collegata all'ottenimento del mutuo e alcune dichiarazioni relative alla documentazione disponibile.

La documentazione tecnica completa, invece, raramente viene allegata alla proposta. Planimetrie catastali, titoli edilizi, certificazioni urbanistiche, Attestato di Prestazione Energetica, Relazione di Regolarità Edilizia e altra documentazione vengono spesso semplicemente esibiti durante la trattativa oppure acquisiti solo successivamente.

Proprio questo rappresenta uno degli aspetti più delicati dell'intera operazione: l'acquirente può assumere un impegno giuridicamente vincolante quando una parte importante delle verifiche sull'immobile non è ancora stata completata.

Per tale motivo è opportuno che la proposta sia redatta con particolare attenzione e che, quando le circostanze lo richiedono, contenga clausole idonee a disciplinare le eventuali criticità che dovessero emergere nel corso delle successive verifiche.

Le somme versate insieme alla proposta

È frequente che, al momento della sottoscrizione, l'acquirente consegni una somma di denaro, spesso mediante assegno intestato al venditore ma trattenuto dall'agenzia immobiliare fino all'accettazione della proposta.

Dal punto di vista giuridico è essenziale individuare con precisione la funzione attribuita a tale somma.

A seconda del contenuto della proposta e degli accordi raggiunti tra le parti, essa potrà costituire una caparra confirmatoria, un acconto sul prezzo oppure una somma destinata ad assumere una determinata funzione soltanto dopo il verificarsi di uno specifico evento, come l'accettazione della proposta o l'avveramento di una condizione sospensiva.

La qualificazione non rappresenta una semplice scelta terminologica. Dalla natura della somma discendono conseguenze profondamente diverse in caso di inadempimento, di mancata conclusione della compravendita o di scioglimento del rapporto.

È quindi opportuno che la proposta disciplini con chiarezza:

  • chi custodisce materialmente la somma;

  • quando essa può essere consegnata al venditore;

  • quale natura giuridica assuma;

  • quali effetti produca in ciascuna fase della trattativa.

Una formulazione precisa riduce sensibilmente il rischio di future contestazioni.

Quando la proposta diventa vincolante?

Molti ritengono che la proposta costituisca soltanto l'inizio della trattativa.

In realtà, quando il venditore accetta la proposta e l'accettazione viene portata a conoscenza dell'acquirente, il documento può già integrare un contratto preliminare perfettamente valido ed efficace.

Da quel momento entrambe le parti assumono obblighi giuridici.

Il venditore non può liberamente vendere l'immobile ad altri e l'acquirente non può ritirarsi senza conseguenze, salvo che il contratto preveda condizioni sospensive, clausole risolutive o altre pattuizioni che consentano il venir meno degli effetti dell'accordo.

È quindi un errore considerare la proposta come un semplice modulo privo di reale importanza. In moltissimi casi essa rappresenta il primo vero contratto della compravendita ed è destinata a disciplinare i rapporti tra le parti fino alla stipula del rogito notarile.

La proposta e i controlli sull'immobile

Uno dei problemi più frequenti nasce dal fatto che la proposta viene firmata prima che siano stati completati i controlli sull'immobile.

Può accadere che soltanto dopo l'accettazione emergano difformità urbanistiche o catastali, carenze documentali, problemi relativi all'agibilità, formalità pregiudizievoli risultanti dai Registri Immobiliari, provenienze successorie che richiedono ulteriori adempimenti, irregolarità fiscali oppure altre situazioni che rendano necessario un approfondimento.

Ciò non significa necessariamente che la compravendita non possa essere conclusa. Significa, però, che da quel momento ogni eventuale soluzione dovrà essere ricercata nell'ambito di un contratto già perfezionato, con margini di intervento spesso inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati possibili prima della sottoscrizione della proposta.

Quando possibile è quindi preferibile che almeno le principali verifiche vengano avviate prima della firma oppure che la proposta contenga condizioni sospensive o altre clausole idonee a tutelare entrambe le parti nell'ipotesi in cui emergano criticità durante i successivi controlli.

È troppo tardi rivolgersi al notaio dopo aver firmato?

Nella maggior parte dei casi la risposta è negativa.

Anche quando la proposta è già stata sottoscritta, il notaio può ancora effettuare le verifiche sulla situazione giuridica dell'immobile, esaminare la documentazione urbanistica e catastale, individuare eventuali criticità e assistere le parti nella predisposizione del successivo contratto preliminare oppure direttamente del rogito definitivo.

Naturalmente, quanto prima il notaio viene coinvolto, tanto maggiori sono le possibilità di prevenire problemi, chiarire dubbi e impostare correttamente l'intera operazione.

Se invece il notaio interviene quando gli accordi sono già stati raggiunti, il suo ruolo rimane fondamentale, ma può risultare più complesso correggere clausole già accettate dalle parti oppure modificare un equilibrio contrattuale ormai consolidato.

Il consiglio finale

Firmare una proposta di acquisto significa molto spesso assumere obblighi giuridici ben prima del rogito.

Per questo motivo è opportuno leggere attentamente ogni clausola, comprendere il significato delle somme versate, verificare le condizioni sospensive ed evitare di sottoscrivere il documento quando vi siano aspetti non ancora sufficientemente chiari.

La proposta costituisce frequentemente il primo vero contratto della compravendita e può influenzare tutte le fasi successive dell'operazione. Affrontarla con consapevolezza significa creare basi più solide per arrivare al rogito con minori rischi e con maggiore serenità.

Contratto preliminare di compravendita

Che cos'è il contratto preliminare?

Dopo la proposta di acquisto, il contratto preliminare rappresenta normalmente il momento più importante dell'intera compravendita immobiliare.

Molti lo considerano un semplice passaggio prima del rogito notarile. In realtà è il contratto con il quale venditore e acquirente disciplinano tutti gli aspetti essenziali della futura vendita, assumendo obblighi giuridicamente vincolanti.

Un preliminare ben costruito non serve soltanto a fissare la data del rogito. Consente di organizzare l'intera operazione, programmare gli adempimenti ancora necessari, distribuire correttamente gli obblighi tra le parti e prevenire gran parte delle contestazioni che potrebbero insorgere successivamente.

Quanto più il contratto è completo e preciso, tanto più agevole sarà la predisposizione dell'atto definitivo.

Quando è opportuno stipulare un preliminare?

Il contratto preliminare non è sempre necessario.

Quando tutta la documentazione è già disponibile, le verifiche possono essere completate rapidamente e le parti sono pronte a stipulare in tempi brevi, può essere possibile procedere direttamente al rogito notarile, soprattutto se la proposta già accettata contiene tutti gli elementi essenziali dell'accordo.

Il preliminare diventa invece particolarmente utile quando occorre attendere l'erogazione del mutuo, completare una regolarizzazione urbanistica o catastale, cancellare formalità pregiudizievoli, reperire documentazione ancora mancante, ottenere autorizzazioni amministrative oppure semplicemente rinviare il trasferimento della proprietà a una data successiva.

In tutte queste situazioni il preliminare permette di disciplinare con precisione il periodo che separa l'accordo iniziale dal contratto definitivo, evitando incertezze e fornendo alle parti un quadro chiaro dei rispettivi obblighi.

Che cosa deve contenere il preliminare?

Il preliminare deve disciplinare tutti gli elementi essenziali della futura compravendita.

Normalmente contiene l'identificazione delle parti, la descrizione dell'immobile e delle relative pertinenze, il prezzo pattuito, le modalità di pagamento, il termine entro il quale dovrà essere stipulato il rogito, la ripartizione delle spese, gli obblighi assunti da ciascuna parte e l'indicazione della documentazione che il venditore dovrà produrre prima dell'atto definitivo.

È inoltre opportuno che affronti fin dall'inizio numerosi aspetti che, se rinviati al momento del rogito, possono rallentare o complicare inutilmente la stipula.

Tra questi assumono particolare rilievo:

  • l'eventuale utilizzo del conto dedicato del notaio per il deposito del prezzo o di altre somme;

  • le agevolazioni fiscali che l'acquirente intende richiedere al rogito, comprese quelle «prima casa» o quelle previste per il settore agricolo;

  • la disciplina delle detrazioni fiscali eventualmente ancora spettanti sull'immobile, precisando se rimangano al venditore oppure vengano trasferite all'acquirente nei casi consentiti dalla legge;

  • gli adempimenti ancora necessari prima del rogito e il soggetto tenuto ad eseguirli;

  • l'eventuale consegna anticipata dell'immobile;

  • le conseguenze del mancato rispetto dei termini concordati.

Un preliminare completo riduce sensibilmente il rischio di future contestazioni e consente al notaio di predisporre il contratto definitivo in modo più rapido ed efficiente.

Caparra, acconto e caparra penitenziale

Nella maggior parte dei preliminari l'acquirente versa una somma di denaro.

È fondamentale distinguere tra caparra confirmatoria, acconto sul prezzo e caparra penitenziale, perché ciascuna figura produce effetti giuridici differenti.

La caparra confirmatoria svolge funzione di garanzia dell'adempimento del contratto. In caso di inadempimento trovano applicazione i rimedi previsti dall'art. 1385 del codice civile, ferma restando, nei casi consentiti dalla legge, la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto oppure il risarcimento del maggior danno.

L'acconto sul prezzo costituisce invece una semplice anticipazione del corrispettivo pattuito e sarà imputato al prezzo finale al momento del rogito.

Più rara nella pratica è la caparra penitenziale prevista dall'art. 1386 del codice civile, che presuppone un espresso patto di recesso e costituisce il corrispettivo convenzionale del diritto di sciogliersi dal contratto.

Per evitare equivoci è sempre opportuno che il preliminare qualifichi espressamente la natura delle somme versate e disciplini con chiarezza le conseguenze derivanti da ciascuna di esse.

Le modalità di pagamento

Il preliminare disciplina normalmente anche le modalità di pagamento del prezzo, indicando gli importi già corrisposti, gli eventuali ulteriori acconti e il saldo dovuto al momento del rogito.

Una regolamentazione chiara dei pagamenti evita contestazioni e consente di ricostruire con precisione l'intera operazione.

È opportuno che già in questa fase siano indicati i mezzi di pagamento previsti, le somme eventualmente già consegnate, il soggetto che le ha ricevute e l'eventuale intervento di terzi nel pagamento, come accade frequentemente quando i genitori contribuiscono all'acquisto dell'abitazione dei figli oppure quando parte del prezzo proviene da soggetti diversi dall'acquirente.

Queste informazioni non sono utili soltanto per organizzare la compravendita. Esse assumono rilievo anche ai fini delle dichiarazioni che dovranno essere rese nell'atto notarile, degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Quando le modalità di pagamento risultano particolarmente articolate, è opportuno disciplinarle dettagliatamente già nel preliminare, evitando che aspetti essenziali vengano rinviati al momento del rogito.

Le condizioni sospensive

In molti casi il preliminare contiene una o più condizioni sospensive.

La più frequente riguarda l'ottenimento del mutuo da parte dell'acquirente. Possono tuttavia essere previste anche condizioni collegate alla regolarizzazione urbanistica o catastale dell'immobile, alla cancellazione di formalità pregiudizievoli, al rilascio di autorizzazioni amministrative, all'esercizio o al mancato esercizio di diritti di prelazione oppure ad altri eventi ritenuti essenziali dalle parti.

La corretta formulazione di queste clausole riveste particolare importanza, perché dall'avveramento o dal mancato avveramento della condizione dipendono gli effetti del contratto.

Nella pratica professionale non sono infrequenti condizioni formulate in termini eccessivamente generici, soprattutto con riferimento al mutuo. Una clausola che si limiti a prevedere l'ottenimento del finanziamento, senza indicarne importo minimo, durata, termine entro il quale deve essere richiesto o comunicato il relativo esito, può diventare fonte di incertezza e di future contestazioni.

Una condizione ben costruita, invece, consente alle parti di sapere con precisione quando il contratto produce i propri effetti e quali conseguenze derivino dal mancato verificarsi dell'evento previsto.

L'immissione anticipata nel possesso

Può accadere che il venditore consenta all'acquirente di entrare nell'immobile prima del rogito.

Si tratta di una soluzione perfettamente possibile, ma che richiede particolare attenzione.

Devono infatti essere disciplinati con precisione:

  • la data di consegna dell'immobile;

  • la custodia del bene;

  • il pagamento delle utenze;

  • la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie;

  • l'eventuale esecuzione di lavori;

  • le responsabilità per danni arrecati all'immobile;

  • le conseguenze qualora il contratto definitivo non venga successivamente stipulato.

L'immissione anticipata nel possesso non determina alcun trasferimento della proprietà. L'acquirente utilizza un immobile che appartiene ancora al venditore, mentre quest'ultimo conserva la proprietà di un bene che non detiene più materialmente.

Proprio questa particolare situazione rende opportuno disciplinare con estrema chiarezza tutti i rapporti tra le parti durante il periodo che precede il rogito.

L'acquisto per persona da nominare

In alcuni casi il preliminare può essere concluso per persona da nominare.

Questo istituto consente al contraente, nei casi e nei termini previsti dagli articoli 1401 e seguenti del codice civile, di designare successivamente il soggetto che acquisterà l'immobile.

Si tratta di uno strumento utile in specifiche operazioni, ma che deve essere utilizzato con particolare attenzione, poiché produce effetti sia sotto il profilo civilistico che quello fiscale.

È necessario rispettare rigorosamente i termini e le modalità stabiliti dalla legge per la dichiarazione di nomina, evitando che l'istituto venga utilizzato impropriamente o oltre i limiti consentiti.

Proprio per le implicazioni che comporta, è opportuno valutare preventivamente con il notaio se tale soluzione risponda effettivamente agli interessi delle parti oppure se sia preferibile ricorrere ad altri strumenti giuridici.

La registrazione del preliminare

Il contratto preliminare deve essere registrato entro i termini previsti dalla legge.

La registrazione costituisce un adempimento fiscale obbligatorio e comporta il pagamento delle imposte previste dalla normativa vigente.

L'imposta di registro è dovuta in misura fissa; ad essa si aggiunge l’ imposta proporzionale eventualmente applicabili alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria o di acconto sul prezzo pari allo 0,50%. Le somme corrisposte in sede di registrazione saranno poi scomputate, nei casi previsti dalla legge, dall'imposta dovuta per il contratto definitivo.

È importante distinguere nettamente la registrazione dalla trascrizione.

La registrazione produce effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e costituisce un obbligo fiscale.

La trascrizione, invece, riguarda la pubblicità immobiliare e svolge una funzione completamente diversa, poiché tutela il promissario acquirente nei confronti di determinati eventi che possono verificarsi tra il preliminare e il rogito.

Le due formalità rispondono quindi a finalità differenti e non devono essere confuse.

Il notaio può predisporre una bozza di preliminare?

Le parti possono rivolgersi al notaio anche prima della sottoscrizione del preliminare, chiedendogli di predisporre una bozza del contratto oppure di verificare un testo già predisposto dall'agenzia immobiliare o da altri professionisti.

In questa fase il notaio svolge un'attività di consulenza giuridica finalizzata a verificare che il contratto sia conforme alla legge, coerente con gli interessi delle parti e idoneo a disciplinare correttamente l'operazione.

Diversa è l'ipotesi nella quale il preliminare venga stipulato mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata.

In tal caso il notaio riceve o autentica il contratto, ne assume la responsabilità sotto il profilo della legalità e provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, compresa la registrazione e, quando ricorrono i presupposti, la trascrizione nei Registri Immobiliari.

La distinzione è importante.

Una consulenza preventiva consente di costruire un accordo più completo e sicuro.

Un preliminare notarile costituisce invece un vero atto notarile destinato a produrre gli effetti previsti dall'ordinamento.

Quando è opportuno rivolgersi al notaio?

Nella pratica il notaio viene spesso coinvolto quando la proposta di acquisto è già stata accettata oppure quando il preliminare è già stato sottoscritto.

Anche in questi casi è normalmente possibile svolgere tutte le verifiche necessarie e accompagnare le parti fino al rogito.

Tuttavia un coinvolgimento anticipato consente frequentemente di individuare tempestivamente eventuali criticità, predisporre un contratto più completo, programmare correttamente gli adempimenti ancora necessari e ridurre sensibilmente il rischio di future contestazioni.

Quando l'operazione presenta particolari esigenze di tutela, il notaio potrà inoltre valutare insieme alle parti l'opportunità di ricorrere al contratto preliminare trascritto, che offre una protezione ulteriore durante il periodo che precede il trasferimento della proprietà.

Il consiglio finale

Il preliminare non è un semplice passaggio intermedio tra proposta e rogito.

È il contratto che organizza l'intera compravendita e che, se costruito correttamente, consente di arrivare all'atto definitivo con chiarezza, ordine e un rischio notevolmente inferiore di contestazioni.

Una compravendita sicura non nasce il giorno del rogito, ma molto prima: quando gli accordi vengono scritti con precisione, quando i controlli vengono programmati tempestivamente e quando ciascuna parte conosce con esattezza i propri diritti e i propri obblighi.

Contratto preliminare trascritto

Che cos'è il preliminare trascritto?

Nella maggior parte delle compravendite immobiliari il contratto preliminare viene semplicemente registrato.

In alcune situazioni, tuttavia, questa tutela può non essere sufficiente.

Quando tra l'accordo delle parti e il rogito notarile deve trascorrere un periodo significativo oppure quando l'operazione presenta particolari profili di rischio, è opportuno valutare la trascrizione del contratto preliminare nei Registri Immobiliari.

Si tratta di uno strumento previsto dall'art. 2645-bis del codice civile che, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, rafforza in modo significativo la posizione dell'acquirente durante il periodo che precede il trasferimento della proprietà.

Il preliminare trascritto è un contratto preliminare stipulato per atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata dal notaio e successivamente trascritto nei Registri Immobiliari.

È importante precisare che la trascrizione non trasferisce la proprietà dell'immobile. Quest'ultima passerà esclusivamente con il contratto definitivo.

La funzione della trascrizione è diversa: rendere opponibile ai terzi l'impegno già assunto dalle parti e attribuire al promissario acquirente la particolare tutela prevista dalla legge.

Nella pratica professionale la trascrizione segue normalmente la stipula di un preliminare notarile. Accade frequentemente che le parti abbiano già sottoscritto una proposta predisposta dall'agenzia immobiliare; qualora si ritenga opportuno beneficiare della tutela derivante dalla trascrizione, sarà normalmente necessario stipulare un successivo contratto preliminare nella forma richiesta dalla legge.

Quando è opportuno ricorrere alla trascrizione?

Non esiste una regola valida per tutte le compravendite.

In molte operazioni il preliminare registrato offre una tutela pienamente adeguata. In altre, invece, la trascrizione costituisce uno strumento di protezione particolarmente efficace.

Ciò avviene, ad esempio, quando tra preliminare e rogito devono trascorrere diversi mesi, quando una parte significativa del prezzo viene versata prima del definitivo, quando l'acquirente deve attendere l'erogazione del mutuo oppure quando l'operazione presenta caratteristiche che consigliano una tutela rafforzata.

La valutazione deve sempre essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dell'immobile, della situazione delle parti, dell'entità delle somme già versate e del tempo necessario per giungere al rogito.

Quali rischi consente di prevenire?

Il periodo che separa il preliminare dal rogito non è giuridicamente neutro.

Durante questo intervallo possono verificarsi fatti idonei a compromettere oppure a rendere più complessa la futura compravendita.

Possono essere iscritte ipoteche, trascritti pignoramenti o domande giudiziali, possono intervenire sequestri, vincoli o altre formalità pregiudizievoli che incidano sulla posizione del venditore.

L'esperienza notarile dimostra che tali situazioni non derivano necessariamente da comportamenti dolosi. Può accadere, ad esempio, che vengano iscritti vincoli da parte dell'Agente della riscossione per debiti tributari o contributivi dei quali il venditore non aveva piena consapevolezza oppure che sopravvengano vicende del tutto estranee alla volontà delle parti.

La trascrizione del preliminare è stata introdotta proprio per evitare che eventi sopravvenuti possano compromettere la posizione dell'acquirente durante questo periodo.

L'effetto prenotativo

La principale caratteristica del preliminare trascritto è il cosiddetto effetto prenotativo.

In termini semplici, se il contratto definitivo viene successivamente stipulato e trascritto nei termini previsti dalla legge, gli effetti della vendita prevalgono, nei limiti stabiliti dall'art. 2645-bis del codice civile, rispetto a determinate formalità pregiudizievoli eseguite dopo la trascrizione del preliminare.

È proprio questo effetto che distingue il preliminare trascritto dal preliminare semplicemente registrato e che rende tale strumento particolarmente efficace nelle operazioni più delicate.

Quanto dura la tutela?

La tutela derivante dalla trascrizione del preliminare non è illimitata.

L'effetto prenotativo cessa con la trascrizione del contratto definitivo oppure, se questa non interviene, decorso il termine massimo di tre anni dalla trascrizione del preliminare.

La legge collega inoltre la durata della tutela anche al termine fissato dalle parti per la stipula del rogito.

Per questo motivo è importante programmare correttamente i tempi dell'operazione, affinché il contratto definitivo venga concluso quando gli effetti della trascrizione sono ancora pienamente efficaci.

Preliminare registrato e preliminare trascritto

La registrazione del contratto preliminare costituisce un adempimento fiscale obbligatorio.

La trascrizione svolge invece una funzione completamente diversa: rappresenta una forma di pubblicità immobiliare destinata a tutelare il promissario acquirente nei confronti di determinati eventi che possono verificarsi tra la conclusione del preliminare e la stipula del contratto definitivo.

Le due formalità non sono alternative.

Quando ricorrono i presupposti per la trascrizione, registrazione e trascrizione convivono, ciascuna con finalità proprie e perfettamente distinte.

Quando il notaio consiglia la trascrizione

Non tutte le compravendite richiedono un contratto preliminare trascritto.

Il compito del notaio è valutare, insieme alle parti, se le caratteristiche dell'operazione rendano opportuno ricorrere a questa forma di tutela oppure se il preliminare registrato sia sufficiente.

La valutazione tiene conto di numerosi elementi: il tempo che separa il preliminare dal rogito, le modalità di pagamento del prezzo, l'importo delle somme già versate, la situazione giuridica dell'immobile, la documentazione disponibile e gli eventuali rischi specifici della singola operazione.

Non esistono automatismi.

Una compravendita che si concluderà nel giro di poche settimane e che non presenta particolari criticità potrebbe non richiedere la trascrizione. Al contrario, quando il rogito è previsto dopo molti mesi, quando l'acquirente versa acconti rilevanti o quando l'operazione presenta elementi di particolare complessità, il preliminare trascritto rappresenta spesso una tutela fortemente consigliabile.

La scelta deve quindi essere il risultato di una valutazione concreta e non di una regola valida indistintamente per ogni compravendita.

Il consiglio finale

Il preliminare trascritto non serve a complicare la compravendita, ma a rafforzare la tutela dell'acquirente quando il tempo o le caratteristiche dell'operazione rendono insufficiente la sola efficacia obbligatoria del contratto preliminare.

Quando il rogito è imminente e non vi sono particolari fattori di rischio, il preliminare registrato può essere pienamente adeguato.

Quando invece devono trascorrere diversi mesi prima del definitivo, vengono versate somme importanti oppure la situazione presenta elementi di maggiore complessità, la trascrizione può costituire uno degli strumenti di tutela più efficaci previsti dal nostro ordinamento.

Domande frequenti

Che cos'è la proposta di acquisto?

La proposta di acquisto rappresenta, nella pratica, il primo passaggio della maggior parte delle compravendite immobiliari. Molti acquirenti la considerano ancora una semplice manifestazione di interesse, quasi una prenotazione dell'immobile.

Chi predispone normalmente la proposta?

Nella quasi totalità delle compravendite la proposta di acquisto viene predisposta dall'agente immobiliare, utilizzando modelli già elaborati dalle associazioni di categoria o formulari adottati dalla singola agenzia. Il notaio, in questa fase, è normalmente estraneo alla trattativa.

Che cosa contiene normalmente una proposta di acquisto?

I modelli utilizzati dalle agenzie immobiliari sono normalmente predisposti in anticipo e vengono completati con i dati della singola operazione.

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