Accreditato Consolato USA Milano Lun–Ven 8:30–19:00 · Sab 9:00–12:00
+39 0142 71855 cagnacci@notariato.it
Donazioni e liberalità

Revoca della donazione

Sommario della guida

Perché la legge rende così difficile revocare una donazione?

La risposta si comprende osservando la natura stessa della donazione.

A differenza della vendita e degli altri contratti a titolo oneroso, nella donazione non esiste un corrispettivo: il donante si impoverisce volontariamente per arricchire un'altra persona, mosso esclusivamente dallo spirito di liberalità previsto dall'art. 769 del Codice civile.

Proprio perché si tratta di uno degli atti più importanti che una persona possa compiere sul proprio patrimonio, il legislatore ha voluto circondarlo delle massime garanzie previste dall'ordinamento. Per questo motivo la donazione richiede, salvo limitate eccezioni, l'atto pubblico ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni, una delle forme più solenni previste dal nostro sistema giuridico.

La finalità è evidente: garantire che il donante abbia piena consapevolezza delle conseguenze del proprio gesto e che la decisione non sia il frutto di un impulso momentaneo, di una scelta improvvisata o di una situazione contingente. Sotto questo profilo la donazione presenta una ratio analoga a quella del testamento pubblico, altro atto al quale l'ordinamento attribuisce particolare importanza e che, proprio per questo, è assistito da rigorose garanzie formali.

Per la stessa ragione, una volta perfezionata, la donazione è destinata ad essere stabile. Il legislatore non consente al donante di revocarla semplicemente perché ha cambiato idea, ma ammette la revoca soltanto nelle eccezionali ipotesi espressamente previste dalla legge.

La donazione può essere revocata liberamente?

No.

Questo è uno degli equivoci più frequenti.

Molte persone ritengono che sia sufficiente un ripensamento del donante per eliminare gli effetti della donazione.

Non è così.

La donazione produce effetti definitivi e può essere revocata esclusivamente nei casi tassativamente previsti dal Codice civile.

Quali sono le ipotesi di revoca?

Il Codice civile prevede due sole ipotesi di revoca:

  • revoca per ingratitudine del donatario;

  • revoca per sopravvenienza di figli.

Si tratta di rimedi eccezionali, disciplinati dagli artt. 800 e seguenti del Codice civile, che trovano applicazione soltanto nelle situazioni espressamente previste dalla legge.

Che cos'è la revoca per ingratitudine?

La revoca per ingratitudine tutela il donante quando il beneficiario tiene comportamenti di particolare gravità nei suoi confronti.

La legge individua specifiche ipotesi, tra le quali rientrano, ad esempio:

  • fatti costituenti gravi reati contro il donante;

  • grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante nei casi previsti dalla legge;

  • rifiuto dell'obbligo di prestare gli alimenti quando dovuti.

Non è sufficiente un semplice deterioramento dei rapporti familiari, un litigio o una sopravvenuta incomprensione.

L'ingratitudine deve presentare i rigorosi requisiti previsti dal Codice civile.

Che cos'è la revoca per sopravvenienza di figli?

La legge tutela anche il donante che, al momento della donazione, non aveva figli o discendenti e che successivamente:

  • abbia un figlio;

  • scopra l'esistenza di un figlio;

  • riconosca un figlio.

In queste ipotesi il legislatore ha ritenuto opportuno consentire la revoca della donazione affinché il donante possa riconsiderare la destinazione del proprio patrimonio alla luce della nuova situazione familiare.

Anche questa ipotesi è rigorosamente disciplinata dalla legge.

Entro quanto tempo deve essere esercitata la revoca?

L'azione di revoca è soggetta ai termini previsti dagli artt. 801 e seguenti del Codice civile.

Decorso il termine stabilito dalla legge, il diritto di chiedere la revoca si estingue.

Per questo motivo è opportuno rivolgersi tempestivamente al Notaio o al proprio legale quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Quali effetti produce la revoca?

Quando la revoca viene pronunciata nei casi previsti dalla legge, il bene donato deve essere restituito al donante secondo le modalità stabilite dal Codice civile.

La revoca incide quindi direttamente sugli effetti del contratto di donazione e determina il venir meno dell'attribuzione patrimoniale effettuata.

La revoca è diversa dall'azione di riduzione?

Sì.

I due istituti hanno finalità completamente diverse.

La revoca della donazione tutela il donante.

L'azione di riduzione, invece, tutela i legittimari dopo la morte del donante quando la donazione abbia leso la quota di riserva loro spettante.

Confondere questi due istituti è uno degli errori più frequenti.

La revoca è diversa dalla riserva di disporre?

Sì.

La riserva di disporre, disciplinata dall'art. 790 del Codice civile, è una particolare clausola inserita nell'atto di donazione che consente al donante, nei limiti rigorosamente previsti dalla legge, di riservarsi il potere di disporre successivamente di alcuni beni compresi nella donazione o di una determinata somma.

La revoca, invece, interviene successivamente e soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 800 e seguenti del Codice civile.

I due istituti hanno presupposti e finalità completamente differenti.

È possibile sciogliere consensualmente una donazione?

Sì.

Occorre distinguere la revoca della donazione dalla risoluzione consensuale della donazione.

Donante e donatario, se entrambi d'accordo, possono stipulare un nuovo atto notarile con il quale sciolgono consensualmente la precedente donazione.

Non si tratta di una revoca prevista dalla legge, bensì di un nuovo accordo negoziale, con una propria disciplina e con specifiche conseguenze civilistiche e fiscali. La risoluzione consensuale richiede il consenso di entrambe le parti. Il donante non può quindi ottenere unilateralmente lo scioglimento della donazione, così come il donatario non può esservi obbligato in assenza di un accordo o di uno specifico presupposto previsto dalla legge.

Qual è il ruolo del Notaio?

Il Notaio verifica:

  • se ricorrono i presupposti previsti dalla legge;

  • quale sia lo strumento giuridico più appropriato;

  • se ci si trovi di fronte ad una vera revoca oppure ad una diversa operazione negoziale;

  • le conseguenze civili, fiscali e pubblicitarie dell'atto.

Una consulenza preventiva consente di individuare la soluzione più corretta ed evitare operazioni giuridicamente inefficaci.

Gli errori più frequenti

Tra gli errori che si riscontrano più spesso vi sono:

  • credere che una donazione possa essere revocata semplicemente perché il donante ha cambiato idea;

  • confondere la revoca con l'azione di riduzione;

  • confondere la revoca con la riserva di disporre;

  • ritenere che un litigio familiare sia sufficiente per ottenere la revoca;

  • non distinguere la revoca dalla risoluzione consensuale della donazione.

Quando è opportuno rivolgersi al Notaio?

È opportuno consultare il Notaio ogni volta che si intenda valutare la possibilità di eliminare gli effetti di una precedente donazione.

Una corretta analisi del caso concreto consente di individuare lo strumento giuridico applicabile, comprenderne le conseguenze ed evitare iniziative prive dei presupposti richiesti dalla legge.

Conclusioni

La donazione è uno degli atti più solenni previsti dal nostro ordinamento e, proprio per questo, il legislatore ne ha voluto garantire la stabilità. La revoca rappresenta un rimedio del tutto eccezionale, ammesso soltanto nelle tassative ipotesi previste dal Codice civile. È quindi fondamentale distinguere la revoca dagli altri istituti che possono incidere sugli effetti della donazione, come la risoluzione consensuale, la riserva di disporre o l'azione di riduzione. Una preventiva consulenza notarile consente di individuare lo strumento giuridico corretto e di valutare con precisione le conseguenze della scelta compiuta.

Domande frequenti

Perché la legge rende così difficile revocare una donazione?

A differenza della vendita e degli altri contratti a titolo oneroso, nella donazione non esiste un corrispettivo: il donante si impoverisce volontariamente per arricchire un'altra persona, mosso esclusivamente dallo spirito di liberalità previsto dall'art. 769 del Codice civile.

Proprio perché si tratta di uno degli atti più importanti che una persona possa compiere sul proprio patrimonio, il legislatore ha voluto circondarlo delle massime garanzie previste dall'ordinamento. Per questo motivo la donazione richiede, salvo limitate eccezioni, l'atto pubblico ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni, una delle forme più solenni previste dal nostro sistema giuridico.

La finalità è evidente: garantire che il donante abbia piena consapevolezza delle conseguenze del proprio gesto e che la decisione non sia il frutto di un impulso momentaneo, di una scelta improvvisata o di una situazione contingente. Sotto questo profilo la donazione presenta una ratio analoga a quella del testamento pubblico, altro atto al quale l'ordinamento attribuisce particolare importanza e che, proprio per questo, è assistito da rigorose garanzie formali.

Che cos'è la revoca per ingratitudine?

La revoca per ingratitudine tutela il donante quando il beneficiario tiene comportamenti di particolare gravità nei suoi confronti.

Entro quanto tempo deve essere esercitata la revoca?

L'azione di revoca è soggetta ai termini previsti dagli artt. 801 e seguenti del Codice civile. Decorso il termine stabilito dalla legge, il diritto di chiedere la revoca si estingue.

Uno Studio attento alle tue esigenze

Ogni richiesta ha caratteristiche proprie e viene esaminata nel merito. Il primo incontro in studio è gratuito e senza impegno.

Prenota un appuntamento